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Ordinamento e Deontologia

Giovanni Falcone: ricordando un uomo solo

Come tutti i Colleghi sanno, ricorre in questi giorni il ventesimo anniversario della strage di Capaci, nella quale furono uccisi il Dott. Giovanni Falcone, la moglie Dott.ssa Francesca Morvillo e gli uomini della loro scorta.
Pochi mesi dopo veniva ammazzato barbaramente anche il Dott. Paolo Borsellino che, con Giovanni Falcone, condivise una guerra senza quartiere contro la criminalità mafiosa.
Anche la scorta del Dott. Borsellino venne barbaramente trucidata.
Prima e dopo, ancora morti ammazzati di mafia: magistrati, investigatori, testimoni.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia desidera ricordare le figure di questi magistrati insigni e delle altre vittime che, coscientemente, hanno dato la loro vita per costruire un modello di società diverso, combattendo giorno per giorno, da soli, contro la mafia che si stava confondendo con i poteri forti dell’economia e della politica, cercando di affermare sé stessa Stato nello Stato.
Dei molti modi possibili per ricordare il Dott. Falcone, il Consiglio ha scelto quello di ripubblicare l’intervento che egli fece nel 1988 a Venezia, al Teatro Goldoni, dove la Camera Penale Veneziana, in allora presieduta dall’Avv. Antonio Pognici, organizzò un convegno intitolato “Un nuovo codice per una nuova giustizia”, alla luce delle novità copernicane che nel nostro paese si sarebbero verificate con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
L’intervento che pubblichiamo potrà forse essere ritenuto un po’ datato — parliamo di 24 anni fa — ma una lettura attenta fa comprendere come il Dott. Falcone avesse chiarissima la necessità dell’impegno di tutti gli operatori del diritto per rendere concrete le spinte ideali che avevano concorso alla compilazione del nuovo codice, in uno con le potenzialità che lo stesso garantiva nella lotta alla criminalità organizzata.
Ma lasciamo che sia il Dott. Falcone stesso a riproporre questi insegnamenti, onorandolo insieme alle tante vittime della criminalità organizzata di cui troppo spesso ci si dimentica.

 

GIOVANNI FALCONE, Magistrato

LA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E NUOVO MODELLO PROCESSUALE

Il nuovo codice di procedura penale, dopo un lungo travaglio, è ormai realtà.
La legge che disciplina il processo penale, come si legge nella relazione al testo definitivo, è «l’espressione essenziale dell’assetto che ogni sistema politico dà ai rapporti tra Autorità e libertà ed assume contenuti strettamente collegati alle caratteristiche del sistema stesso».
Era assolutamente necessario, dunque, che questa riforma, destinata ad incidere profondamente sulla civiltà giuridica e sui costumi del nostro Paese, divenisse al più presto legge dello Stato per attuare un sistema processuale coerente coi principi democratici e più rispettoso dei diritti della difesa.
Bisognerà verificare adesso se, oltre alla «libertà», il nuovo codice riuscirà a tutelare adeguatamente «l’autorità», e, cioè, se sarà, in grado di garantire anche le esigenze di difesa sociale, non meno importante dei diritti del singolo, specie di fronte ai gravi fatti di sangue, che sono di drammatica attualità.
È ben noto che una delle conseguenze più significative della intensificata azione della Magistratura nella repressione delle organizzazioni criminali è stata negli ultimi tempi la celebrazione di dibattimenti con un elevato numero di imputati e di imputazioni, (c.d. maxi-processi o processi-inchiesta) che, peraltro, hanno suscitato un coro unanime di critiche, per le difficoltà di gestione degli stessi e per i pregiudizi ad un concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
I principi ispiratori del nuovo processo, caratterizzato dalla scomparsa della figura del giudice istruttore, da una netta differenziazione tra il ruolo del P.M. e quello del giudice, da una accentuazione dei poteri delle parti in posizione di parità e dalla valorizzazione del dibattimento e, quindi, della oralità, sono poco compatibili con la celebrazione dei maxi-processi.
Ma, se si guarda ai maxi-processi senza la lente deformante e liquidatoria dell’approccio emotivo, non può non riconoscersi che gli stessi non sono di per sé legati alle c.d. «emergenze» del terrorismo e della criminalità mafiosa ma costituiscono, nel sistema processuale attuale, un dato che rientra nella fisiologia di «un sistema sociale che produce l’illecito con le stesse macrostrutture caratteristiche della sua morfologia globale» (Amodio); è «la struttura di massa della società moderna» che fa assumere «caratteri extra ordinem a procedimenti nei quali impera la legge dei grandi numeri per quanto riguarda gli autori dell’illecito penale o le vittime» (Amodio).
Il fenomeno dei maxi-processi, in sostanza, non legato soltanto alla criminalità organizzata, non è il frutto malato del c.d. protagonismo di alcuni giudici né il risultato di «una diffusa mentalità operativa» alimentata da una «irrazionale» legislazione dell’emergenza, come è scritto in una sentenza della Suprema Corte, ma la conseguenza necessitata ed inevitabile in presenza di organizzazioni criminali e, più in genere, di fenomeni di criminalità di massa di vaste proporzioni, di un codice processuale penale di tipo inquisitorio, di una certa disciplina del processo cumulativo e, quindi, dall’istituto della connessione, dell’obbligatorietà dell’azione penale, e della previsione di diverse fattispecie di reati associativi.
Ed allora, per accertare se ed in quale misura il nuovo codice potrà costituire un efficace strumento giuridico anche in tema di criminalità organizzata, bisognerà partire dalla individuazione delle cause che hanno prodotto i maxi-processi per stabilire se le stesse, col nuovo sistema, saranno eliminate o ridotte e con quali prevedibili effetti.
Nel passato, contrariamente alle convinzioni di molti, i maxi-processi non sempre sono stati l’effetto automatico delle dichiarazioni dei c.d. «pentiti» anche se, indubbiamente, tali dichiarazioni hanno in taluni casi agevolato il fenomeno.
Ed infatti, spesso l’inchiesta giudiziaria di grandi dimensioni in tema di criminalità organizzata è la necessaria trasposizione processuale di realtà criminose di vaste proporzioni poco permeabili alle indagini.
È chiaro che in una situazione ambientale omertosa, un’indagine giudiziaria fondata su modelli ispirati «al tipo d’autore» è destinata all’insuccesso; si è, pertanto, preferito concentrare gli sforzi investigativi, anziché sulla prova del reato associativo, sugli specifici delitti delle organizzazioni criminose, come mezzo per raggiungere anche la prova dell’esistenza del delitto associativo. Soltanto con questa metodologia — e i risultati lo hanno confermato — i soliti fumosi indizi di appartenenza alla mafia e alle organizzazioni similari acquistano ben diversi significati e rilevanza se inseriti in un mosaico probatorio compatto ed omogeneo, in cui viene privilegiata la prova dei reati specifici della organizzazione per derivarne anche, in via indiretta una sicura, la prova del reato associativo.
Ma le indagini sui reati tipici delle organizzazioni in questione — e, in particolare, quelle necessariamente producono inchieste di ampio respiro.
Basti pensare, per esempio, alla complessità di accertamenti, diretti ed indiretti, che comporta un’indagine sul traffico internazionale di stupefacenti o sul riciclaggio di danaro di provenienza illecita; accertamenti resi più ardui dalla insufficienza di uomini e mezzi nelle sedi interessate dal fenomeno.
E ciò senza dire della gravità dei problemi che insorgono per individuare, nelle ricorrenti fasi di crisi delle organizzazioni criminali, le causali dei delitti e per scoprirne gli autori senza una visione globale ed unitaria, e, quindi, senza una trattazione congiunta dei diversi procedimenti.
E forse non si è sufficientemente considerato che, anche quando, forzando l’attuale disciplina legislativa della connessione, si evita di riunire procedimenti legati, quanto meno, da evidenti ragioni di connessione probatoria, le difficoltà non si attenuano apprezzabilmente perché occorre pur sempre acquisire tutti quei dati d’insieme che consentano l’esatto inquadramento di un determinato accadimento criminoso per individuarne gli autori. Anzi, si corre il rischio di duplicazioni di indagini sui medesimi fatti da parte di Autorità Giudiziarie diverse e di contraddittori giudicati, oltre a determinare, ovviamente, un appesantimento maggiore delle strutture giudiziarie nel loro complesso.
Tali difficoltà erano ben presenti agli operatori fin dagli inizi, tanto che più volte, in ogni opportuna sede, si è sottolineata la necessità che l’immane lavoro giudiziario spettante alla magistratura nel campo della grande criminalità non fosse lasciato, com’è finora avvenuto, alla buona volontà del singolo magistrato e si è chiesto che venissero poste le premesse per la creazione di un tessuto organico e bene coordinato di uffici inquirenti, un «continuum» che consentisse di portare avanti il lavoro giudiziario in modo sistematico e razionale.
Tutto ciò — com’era, peraltro, facile prevedere — non è ancora avvenuto e, tranne qualche timido tentativo di maggiore razionalizzazione del lavoro, è ancora con la sola buona volontà del singolo magistrato che si cerca di assicurare una certa efficacia all’intervento repressivo reclamato da una collettività sempre più allarmata per la perdurante virulenza delle organizzazioni criminali.
Che accadrà adesso, con l’introduzione del nuovo codice?
Si legge nella relazione preliminare:
«Il tema dei maxi-processi… ha costituito un nodo centrale dei lavori parlamentari, durante i quali si è spesso posta la domanda se il nuovo processo penale… sarà in grado di reggere di fronte ad una criminalità che si caratterizza per la complessità della sua organizzazione e per l’associazione di molte persone».
E, del resto, l’attenzione ai problemi dei grandi processi in tema di criminalità organizzata è dimostrata dalla istituzione di una apposita commissione durante i lavori di redazione del codice.
Com’è riconosciuto espressamente nella relazione al progetto preliminare, nel nuovo codice sono «tendenzialmente esclusi i “maxi-processi”».
In questa prospettiva il legislatore delegato, seguendo le direttive 15 e l6 della legge delega, è intervenuto, anzitutto, sull’istituto della connessione, effettuando una drastica riduzione dei casi di operatività della stessa ed escludendo ogni discrezionalità nella individuazione del giudice competente.
Ed infatti, a sensi dell’art. 12, la connessione opera soltanto:
a) nel caso di concorso o cooperazione di più persone nel medesimo reato o di determinazione dell’evento per effetto di più condotte indipendenti;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione ed omissione, ovvero con più azioni od omissioni contestuali;
c) se una persona è imputata di più reati legati da nesso teleologico.
È scomparsa dunque l’ipotesi di connessione probatoria prevista dall’art. 45 n. 4 dell’attuale codice, ritenuta una delle cause principali dei maxi-processi.
Questa disciplina dell’istituto della connessione, assai più restrittiva di quella vigente, non esclude però di per sé la celebrazione di processi di grandi dimensioni, perché permane pur sempre nella legislazione penale il concorso di persone nel reato associativo e nei reati-fine commessi dai membri delle organizzazioni criminali.
Inoltre, il prevedibile minor numero degli imputati, sarà sicuramente compensato dalla maggior durata dei dibattimenti nel nuovo processo.
Nella stessa Relazione al progetto preliminare si riconosce che «la tendenziale esclusione di maxi-processi non significa la esclusione di maxi-indagini collegate anche sotto il profilo meramente probatorio, che possano rendersi necessarie per affrontare i problemi posti dalla criminalità organizzata» (p. 12).
In tale prospettiva è attribuito alla connessione probatoria, seppur non più idonea a determinare spostamenti nella competenza per materia e per territorio, un ruolo non indifferente poiché in base all’art. 17 lett. d) sarà consentita la riunione di più processi pendenti nello stesso stato e grado, quando la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza, purché ciò non ne pregiudichi la rapida definizione.
La riunione è facoltativa e, come si è detto, non deve pregiudicare la rapida definizione dei processi, ma non è chi non veda come tutto dipenda dalla discrezionalità del giudice ed è fin d’ora agevole prevedere che giocheranno un ruolo non secondario le esigenze di razionalità, per evitare ripetizioni delle medesime prove in numerosi procedimenti collegati probatoriamente.
Ed allora, non può non convenirsi con la relazione al progetto preliminare, laddove si riconosce (p. 11) che i problemi posti dai cosiddetti maxi-processi non sono risolvibili esclusivamente sul piano processuale occorrendo, sul piano sostanziale, una riforma dei reati associativi.
E, in effetti, in presenza della obbligatorietà dell’azione penale, l’estesa previsione di diverse forme di reati associativi, la cui perseguibilità prescinde dalla commissione dei reati-fine, rende del tutto aleatoria la speranza che la ridotta operatività della connessione (peraltro compensata dalla possibilità dalla riunione di procedimenti probatoriamente collegati) sia sufficiente da sola ad escludere il perpetuarsi del fenomeno dei maxi-processi.
È emerso, così, un primo punto di notevole importanza che vale a dimostrare come, per un suo efficace funzionamento, il nuovo processo penale abbisogna di ulteriori interventi su piani diversi da quello processuale.
Non mi è possibile in questa sede affrontare il problema della ridefinizione dei reati associativi e riconosco che ancora non ho idee del tutto chiare al riguardo; ma mi sembra importante segnalare sia l’urgenza di questa riforma sia la necessità che si cerchi, nei limiti del possibile, di armonizzare la nostra legislazione con quella degli altri Stati.
Accade spesso, infatti, che taluni Paesi respingono le richieste di arresto provvisorio e di estradizione nei confronti di imputati dei delitti di associazione per delinquere o di associazione mafiosa, appunto perché nei loro ordinamenti non esistono queste fattispecie penali o ne esistono altre diversamente configurate.
Il tema delle indagini collegate e, più in genere, quelle delle indagini complesse è stato affrontato dalla nuova normativa anche sotto altri aspetti, a conferma della sua centralità e complessità.
Le soluzioni adottate non sempre sono del tutto soddisfacenti; tuttavia bisogna riconoscere che probabilmente, nel fluido stato attuale della riflessione sulla posizione del P.M. nell’ordinamento giudiziario, soluzioni diverse e più avanzate avrebbero incontrato critiche e resistenze ancora maggiori.
E così, il comma 3° dell’art. 70 della legge sull’ordinamento giudiziario nella nuova formulazione prevede che il titolare dell’ufficio di P.M. possa designare più magistrati per la trattazione del medesimo affare, con ciò dando veste giuridica alla prassi, instauratasi da tempo, delle assegnazioni congiunte nei processi più complessi, (specialmente quelli di terrorismo e di criminalità organizzata) e, d’altro lato, cercando di affrontare efficacemente il problema non lieve dei tempi brevi delle indagini preliminari.
Non è tuttavia, prevista alcuna regolamentazione del funzionamento dei gruppi di lavoro all’interno degli uffici e, soprattutto, non è apprestato alcun rimedio per i casi di disarmonie fra i magistrati del P.M. sui metodi di indagine o sui provvedimenti da adottare.
La relazione della Commissione per l’adeguamento al nuovo processo delle norme sull’ordinamento giudiziario, sul punto, avverte che è stata accontentata l’ipotesi di prevedere espressamente che il titolare dell’ufficio possa designare solo magistrati che consentano di lavorare insieme, e ciò per non dare spazio ad eventuali rifiuti strumentali, mostrano fiducia «nella spontanea capacità dei magistrati di superare possibili difficoltà nonché nell’opera di organizzazione del lavoro che deve svolgere il titolare dell’ufficio» (p, 385).
Ci si affida quindi, ancora una volta alla «buona volontà» dei singoli magistrati.
E «la scelta di non scegliere» è ancora più evidente nella disciplina dei rapporti tra diversi uffici del P.M, in tema di indagini collegate, prevista dall’art, 371.
È stabilito, infatti, lo spontaneo coordinamento tra diversi uffici del P.M. «per la speditezza, economia ed efficacia» delle indagini delegate e, a tal fine, è previsto tra essi lo scambio di atti di informazioni, la comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria e la possibilità di procedere congiuntamente al compimento di specifici atti.
Nessuno strumento giuridico di alcun tipo è previsto per assicurare l’effettività di tale coordinamento, per cui, ancora una volta soltanto la professionalità e la «buona volontà» dei magistrati potranno assicurare un efficace coordinamento. E ciò mi sembra abbastanza grave poiché, di fronte ad una criminalità organizzata che da tempo opera a livello nazionale ed internazionale, i meccanismi repressivi devono ancora fare i conti con prevedibili particolarismi locali che potranno costituire, in mancanza della predisposizione di un rimedio per la soluzione di eventuali divergenze tra uffici del P.M., seria remora per l’efficacia delle indagini preliminari.
Il tema delle indagini collegate è stato particolarmente approfondito sia dalla Commissione dei grandi processi sia dalla Commissione redigente che ne tratta diffusamente nella Relazione al progetto preliminare (pp. 204-206) in cui si osserva che la dilatazione delle occasioni di coordinamento soddisfa pienamente le esigenze investigative presenti nelle indagini riguardanti la grande criminalità organizzata. Ciò è indubbiamente vero poiché, oltre alle ipotesi di connessione di cui all’art, 12, di reato continuato e di reati commessi da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre (art. 371 lett. a), sono previste, come ipotesi di collegamento di indagini, la connessione probatoria (lett. b) e la prova di più reati derivante anche in parte, dalla medesima fonte (lett. c). L’ultima ipotesi, in particolare, si riferisce ai casi di imputati collaboratori della giustizia che rendono dichiarazioni ad ampio spettro, in cui il coordinamento informativo ed operativo spesso è prezioso ed insostituibile per dare unità di indirizzo alle indagini preliminari.
Tuttavia, nell’arduo tentativo di coniugare efficienza ed autonomia dei singoli uffici di P.M., si è adottata una soluzione che lascia insoddisfatti.
Si afferma, infatti, nella Relazione al progetto preliminare che «è salvaguardata l’ autonomia dei singoli uffici coordinati i quali possono anche procedere separatamente per il reato attribuito alla propria competenza e possono svolgere, a tal fine, le indagini ritenute opportune, in modo autonomo ed indipendente» (p. 206).
Il che significa, in pratica, che in tanto ci sarà coordinamento tra i diversi uffici del P.M., in quanto tutti gli uffici interessati avranno la sensibilità e la professionalità necessarie per rendersi conto della indispensabilità del coordinamento e avranno sufficiente umiltà per accantonare deprecabili personalismi.
Chiunque abbia un minimo di esperienza operativa in tema di indagini sulla grande criminalità organizzata sa benissimo quali guasti possano provocare, in tali indagini, iniziative poco meditate da parte di taluni magistrati od ufficiali di polizia giudiziaria.
Ed allora, il prevedere che il coordinamento «debba operare su base consensuale» e debba «risultare dall’autonoma decisione di ciascun pubblico ministero competente» (p. 206) si risolverà nell’assoluta aleatorietà del coordinamento stesso e favorirà l’accentuazione dei personalismi fra i titolari delle inchieste, senza incoraggiare l’approfondimento dei temi di indagine che possano essere affrontati seriamente solo in una visione globale ed unitaria.
Verrà, così, riservata alla esclusiva ed insindacabile sensibilità del magistrato di scambiare atti ed informazioni coi colleghi e, in quelle delicatissima materia costituita dai rapporti tra il collaboratore di Giustizia ed il P.M., qualunque Ufficio potrà intervenire con iniziative che potranno irrimediabilmente pregiudicare l»efficacia e la genuinità della collaborazione.
Nella relazione al progetto preliminare, la Commissione afferma in particolare, che, proprio per rispettare l’autonomia dei diversi Uffici di P.M., è stata respinta la proposta di affidare il coordinamento delle indagini collegate, in caso di disaccordo tra Uffici del P.M. ed i magistrati interessati, su richiesta e previa audizione degli stessi, al Procuratore Generale della Corte di Appello (in caso di uffici appartenenti allo stesso distretto) ed ai Procuratori Generali delle Corti di Appello, d’intesa tra loro (in caso di uffici appartenenti a distretti diversi). Ora, senza entrare nel merito di questa proposta di soluzione dei conflitti, sembra opportuno osservare, come è ricordato nel meditato parere al nuovo codice del Consiglio Superiore della Magistratura, che «l’esistenza di un meccanismo di soluzione dei contrasti serve anche, su di un piano preventivo, a scoraggiare il loro insorgere che, in assenza di una competenza per connessione al di fuori degli stretti limiti concessi dall’art. 12, può essere favorito anche dallo sfasamento temporale tra le varie indagini collegate».
E così, è facile prevedere che vi saranno resistenze da parte degli uffici di P.M. ad inviare ad altro ufficio atti ed informazioni che, nelle indagini preliminari condotte dal primo Ufficio debbano rimanere ancora segreti, mentre in quelle destinate al secondo ufficio potrebbero — o dovrebbero — essere immediatamente rivelati.
E sembra veramente incongruo affidare esclusivamente agli uffici interessati la decisione su queste delicate questioni senza alcun responsabile intervento che imponga, nel disaccordo degli Uffici, la soluzione ritenuta più idonea.
Il vero è che in questo tema di fondamentale importanza, che costituisce uno dei punti nodali del nuovo processo per quanto attiene alle indagini sulla grande criminalità organizzata, la soluzione adottata, forse inevitabile, risente anch’essa della insufficiente analisi della posizione in cui dovrà essere collocato in futuro il P.M..
Altro punto di rilievo, nelle grandi inchieste concernenti la criminalità organizzata, sarà quello dell’incidente probatorio, anche se il legislatore delegato ha ristretto in misura drastica, e da taluni ritenute forse eccessiva, gli spazi concessi dalla legge delega.
Com’è noto, la direttiva n. 40 della delega prevedeva il potere del pubblico ministero e dell’imputato, nel corso delle indagini preliminari, qualora si tratti di acquisire testimonianze a futura memoria ovvero altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all’esame dell’imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, ad esperimenti giudiziari, a perizie, all’assunzione di testimonianza; prevedeva altresì il potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento e di differire, su richiesta motivata del pubblico ministero, l’assunzione dell’incidente probatorio chiesta dall’imputato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle indagini e sempre che il ritardo non pregiudicasse la formazione della prova.
Nella disciplina concreta dell’incidente probatorio, il legislatore delegato è stato mosso soprattutto dalla preoccupazione che detto istituto potesse prestarsi, nella distorsione della prassi, alla riproduzione degli schemi e degli inconvenienti tipici dell’istruzione formale; in particolare si è temuto che un uso eccessivamente dilatato dell’incidente probatorio da parte del pubblico ministero potesse precostituire fin dalla indagine preliminare la maggior parte delle prove — o, comunque, quelle più significative — destinate ad essere utilizzate nel dibattimento.
Si è preferito, quindi, individuare criteri rigidi per la determinazione della categoria degli «atti non rinviabili» al dibattimento, per evitare che margini troppo ampi di discrezionalità potessero indurre il giudice, nella prevedibile carenza, almeno iniziale, di strutture, ad utilizzare più del dovuto l’istituto dell’incidente probatorio, per decongestionare il dibattimento.
Allo stesso modo, la fissazione di criteri rigidi e restrittivi per l’ammissibilità dell’incidente probatorio costituisce senz’altro un utile rimedio ad un uso improprio dell’istituto da parte dei difensori, finalizzato alla conoscenza degli elementi acquisiti dal pubblico ministero durante le indagini preliminari.
Ed è agevole comprendere che queste opposte esigenze sono destinate a scontrarsi, soprattutto, nelle grandi inchieste sulla criminalità organizzata, specialmente in presenza di soggetti che collaborano con la Giustizia.
L’art. 392, dunque, prevede, l’ammissibilità dell’incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza di una persona, o per l’esame della persona sottoposta ad indagini (su fatti concernenti la responsabilità di altri), quando vi e fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave motivo (lettera a) o quando, sulla base di elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che potrà essere oggetto di violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso.
Alle stesse condizioni, è previsto che si possa procedere ad esame di persone imputate di reati connessi ed a confronti, mentre è possibile procedere a perizie o esperimenti giudiziali solo quando l’oggetto della perizia è suscettibile di modificazioni non evitabili ed è possibile compiere ricognizioni, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
Ora, pur convenendo con l’esigenza del legislatore di evitare che l’istituto dell’incidente probatorio possa essere un tramite per la riproposizione degli schemi della istruzione formale, non può non rilevarsi che il subordinare l’ammissibilità dello stesso, nei casi di pericolo di inquinamento della prova, a «concreti e specifici» elementi può costituire, nelle indagini sulla criminalità organizzata, un ostacolo difficilmente superabile, pur nella consapevolezza dettata dall’esperienza, nel caso di soggetti collaboratori, dei gravissimi rischi per l’incolumità personale cui costoro vanno incontro.
E la situazione appare ancora più problematica in presenza dell’art. 512, che consente la lettura in dibattimento degli atti assunti dal pubblico ministero o dal giudice nell’udienza preliminare, solo quando ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
Ora, ben difficilmente potrà sostenersi, ad esempio in un processo di mafia, che l’uccisione di un mafioso che ha deciso di collaborare con la Giustizia sia un fatto imprevedibile e, tuttavia, in mancanza di concreti e specifici elementi conosciuti che inducessero a ritenere, prima della sua uccisione, che il soggetto correva rischi per la propria incolumità, non sarebbe certo censurabile la decisione del giudice di respingere la richiesta di incidente probatorio per acquisirne anticipatamente le dichiarazioni.
Sembra fondato ritenere, dunque, che siffatta disciplina dell’incidente probatorio, specie se applicata in maniera poco elastica, potrà comportare seri intralci all’acquisizione delle prove nei processi alla grande criminalità organizzata, in mancanza, fra l’altro, delle possibilità di gravami avverso la decisione del giudice di denegare l’acquisizione della prova.
In sostanza, parrebbe che nella materia abbia giocato un ruolo non indifferente lo scetticismo del legislatore delegato in ordine alla capacità della magistratura di adeguarsi tempestivamente allo spirito del nuovo processo, di talché questa preoccupazione ha determinato una disciplina dell’istituto dell’incidente probatorio, forse, eccessivamente rigorosa.
Ma il punto centrale del nuovo processo è, in tema di grande criminalità organizzata, quello dell’udienza preliminare, avente, nella previsione del legislatore delegante, il ruolo di «filtro della richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero» (relazione Coco, Senato p. 12) e, cioè, «funzione di decongestione del sistema» (Relazione Casini, Carrera p. 16).
Una prima questione che si pone in questa fase riguarda la discovery e, cioè, il potere del difensore dell’imputato di prendere conoscenza della documentazione concernente l’attività svolta dal pubblico ministero durante le indagini preliminari.
Sul punto, il legislatore delegato ha operato un’anticipazione rispetto alla direttiva 57 della legge delega, che prevedeva il deposito degli atti con riferimento alla fase dibattimentale, al fine di «rendere possibile all’imputato e al suo difensore di compiere le scelte nell’ambito delle diverse alternative poste dai cosiddetti riti differenziati».
Suscita qualche perplessità, tuttavia, il deposito anticipato di tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero durante le indagini preliminari perché ciò necessariamente comporterà, nei processi cumulativi, un aumento di contenuti dell’udienza preliminare col rischio di trasformarle, anche nei casi di celebrazione del dibattimento, nell’atto centrale del procedimento.
Inoltre, si aggravano intuitivamente i pericoli di inquinamento della prova nella fase dibattimentale mentre i vantaggi di siffatta anticipazione saranno abbastanza modesti, poiché proprio nei processi di criminalità organizzata prevedibilmente il ricorso ai riti differenziati non sarà apprezzabile, in mancanza, per altro, delle condizioni che rendano concretamente vantaggiosa per l’imputato la scelta di tali riti.
Né, d’altra parte, va trascurato che proprio la discovery anticipata e completa in pratica potrebbe costituire una disincentivazione del P.M. a prestare il suo consenso ai riti differenziati.
Una questione ancora più complessa concerne il potere del giudice dell’udienza preliminare di ricorrere alle parti, quando non sia possibile decidere allo stato degli atti, (art. 422) «temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione» e, quindi, di ammettere le prove richieste, procedendo poi, direttamente, all’interrogatorio dell’imputato che ne abbia fatto richiesta e all’audizione dei testimoni.
Data la scelta chiarissima del legislatore delegante di escludere qualsiasi iniziativa istruttoria nel giudice dell’udienza preliminare, per evitare il pericolo «della rinascita dell’istruttoria» (relazione Casini, Camera, p, 16), la Commissione redigente era di fronte all’alternativa o di disporre l’integrazione probatoria fuori dell’udienza preliminare, con inevitabile regressione da una fase propriamente processuale a quella pre-processuale delle indagini preliminari, o di consentire l’acquisizione in sede processuale, davanti allo stesso giudice dell’udienza preliminare.
La strada scelta è stata la seconda e probabilmente si trattava della soluzione più logica e giuridicamente corretta; la previsione, tuttavia, del concreto funzionamento di questo meccanismo nei processi di criminalità organizzata, non è del tutto rassicurante ai fini della eliminazione dei maxi-processi.
Elemento cardine per la frantumazione delle grandi inchieste in processi compatibili con rito accusatorio è l’istituto della separazione che, nella materia, non dev’essere un meccanismo eccezionale utilizzato per risolvere problemi minimi, ma uno strumento di costante applicazione che trova il suo limite esclusivamente nei casi in cui la riunione di processi è assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti (art. 18, comma 1).
È chiaro, dunque, che soprattutto nella udienza preliminare dovrà operare la separazione dei giudizi, preceduta da una adeguata attività preparatoria da parte del pubblico ministero, che dovrà presentarsi all’udienza preliminare con un piano ben prestabilito circa le strategie processuali da adottare per i singoli imputati e le singole imputazioni.
È chiaro, infatti, che se il pubblico ministero, al termine di una grande inchiesta, dovesse presentare, nella discrezionalità dei suoi poteri, un’unica gigantesca richiesta di rinvio a giudizio, ben difficilmente il giudice dell’udienza preliminare, dati i limiti anche temporali delle sue funzioni, potrebbe operare di ufficio una ponderata scelta di separazione.
E vi è, quindi, il rischio che all’inerzia del pubblico ministero possa corrispondere identica inattività da parte del giudice dell’udienza preliminare, con inevitabile riproposizione dei maxi-processi, che il nuovo codice ha inteso scongiurare.
Occorre riconoscere, quindi, che il meccanismo della separazione potrà essere un concreto rimedio solo in presenza di adeguata sensibilità e professionalità del pubblico ministero e del giudice dell’udienza preliminare.
Il problema si aggrava se, approdate le grandi inchieste all’udienza preliminare, il giudice non si sentirà di decidere allo stato degli atti e si avvarrà dell’istituto delle sommarie informazioni ai fini della decisione, previsto dall’art. 422.
Giova considerare che, entro due giorni dalla data del deposito delle richieste del pubblico ministero, il giudice deve fissare la data dell’udienza preliminare non oltre il trentesimo giorno dal deposito (art. 418); termini, questi, sicuramente inidonei a consentire adempimenti necessari per la costituzione delle parti, in inchieste di grandi dimensioni.
È fondato ritenere, inoltre, che in questi casi i termini saranno del tutto inadeguati per consentire al giudice di acquisire piena conoscenza degli atti, con la conseguenza che potrà indicare poco ponderatamente alle parti temi nuovi o incompleti da approfondire ai fini della decisione.
In ogni caso, nei processi con elevato numero di imputati il ricorso al cosiddetto supplemento istruttorio sarà inevitabile, in relazione alle numerose richieste istruttorie provenienti dalle parti ed alla prevedibile richiesta degli imputati stessi di essere sottoposti ad interrogatorio.
In altri termini, vi è il rischio del risorgere, sotto mentite spoglie, della vecchia istruzione formale, sia pure esercitata in contraddittorio.
È realistico prevedere, dunque, che il nuovo codice non è in grado di escludere, di per sé, i maxi-processi, per cui soltanto un’adeguata professionalità dei protagonisti (giudice, pubblico ministero, difensori) potrà scongiurare questo pericolo.
Né basta. — Accanto al necessario mutamento della mentalità degli operatori giudiziari, sono necessari incisivi interventi sul piano organizzativo e legislativo, senza i quali il nuovo processo sarà in grado, forse, di assicurare una maggiore tutela dei diritti dell’inquisito ma non di garantire, al contempo, una efficace repressione della criminalità organizzata.
Sotto il primo aspetto, è appena il caso di ricordare che lo sforzo organizzativo e finanziario richiesto dal nuovo processo è eccezionale e assolutamente indispensabile.
Sembra che di ciò siano convinti tutti ma occorre ribadire che riforme epocali come quella del nuovo processo, se non assistite dal necessario supporto organizzativo, sono destinate a fallire miseramente, nonostante le migliori intenzioni di tutti coloro che sono chiamati ad applicarlo.
Quanto al secondo aspetto, si è già richiamata la necessità di una riforma dei reati associativi come mezzo indispensabile per scoraggiare i maxi-processi e per razionalizzare gli interventi repressivi, indirizzandoli più opportunamente sui reati-fine delle organizzazioni criminose.
Altri interventi, però, sono necessari sul piano legislativo e di ciò le forze politiche e sociali cominciano ad acquisire piena consapevolezza.
Un primo passo è stato mosso con la riforma dell’ordinamento giudiziario nei punti direttamente collegati all’introduzione del nuovo codice ma altri e più incisivi interventi, prima o poi, occorrerà effettuare e le stesse necessità della prassi li renderanno indispensabili.
In primo luogo, bisognerà valutare se ed in quali limiti istituti come l’obbligatorietà dell’azione penale, l’unicità delle carriere di magistrati inquirenti e giudicanti e la stessa appartenenza del P.M. all’ordine giudiziario siano compatibili con il nuovo sistema.
Mi rendo conto di accennare a temi di grave portata e su cui ancora l’analisi è appena agli inizi; ma trattasi di questioni aperte che non verranno risolte semplicemente esorcizzandole o, peggio, muovendo da posizioni preconcette o corporative.
Mi sembra poi che i tempi siano ormai maturi per una soluzione serena del problema del cosiddetto pentitismo.
Placatesi le polemiche e le prese di posizione emozionali su tale fenomeno, occorrerà riconoscere che, soprattutto nei processi alla grande criminalità il «teste della Corona» è una figura a cui occorre fare ricorso, come insegna la plurisecolare esperienza di Paesi in cui il sistema accusatorio è in vigore.
La necessità che le dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori della Giustizia siano rigorosamente vagliate e riscontrate è un fatto indiscutibile ma è impensabile che, proprio in un sistema improntato all’oralità, possa farsi a meno della testimonianza diretta dei protagonisti delle attività criminali.
E ciò può essere ottenuto attraverso un sistema che consenta, da un lato, al soggetto di determinarsi liberamente a collaborare e, dall’altro, con interventi legislativi che rendono conveniente la collaborazione.
Quanto al primo aspetto, non è realistico ritenere che soggetti — i quali hanno vissuto nell’illecito e dell’illecito, giovandosi del manto protettivo di organizzazioni criminali potenti e dotate di larghe disponibilità finanziarie — decidano spontaneamente di collaborare con la giustizia per motivi di resipiscenza, ottenendo l’unico risultato di esporre sé stessi e i loro familiari alle immancabili, feroci rappresaglie da parte delle organizzazioni stesse.
Gli interventi a favore dei cosiddetti pentiti, se circoscritti rigorosamente nell’ambito delle opportune misure dirette a salvaguardare la loro incolumità e quella dei familiari, non solo sono indispensabili per ottenere un’efficace collaborazione, ma non sono in contrasto con alcuna considerazione di carattere etico.
Si tratta, infatti, non di elargire premi di sorta alla delazione, ma di stabilire quelle condizioni obiettive, in presenza delle quali il soggetto può liberamente decidere il proprio atteggiamento processuale.
Per quanto attiene al secondo aspetto, va rilevato che, finora l’unica norma riguardante il fenomeno in questione, è quella dell’art. 192, secondo cui le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento commesso a norma dell’art. 12, e nel caso di reati collegati, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
Non è il caso, in questa sede, di stabilire se tale norma abbia introdotto un criterio di valutazione legale della prova, in deroga a principio del libero convincimento del giudice, come sostenuto da taluni; anzi, si può condividere forse l’opportunità di una norma che, attraverso il richiamo espresso alla corroboration, prevenga usi indiscriminati ed arbitrari delle collaborazioni, ma escluda peraltro che le stesse «possono qualificarsi ex lege come elementi probatori inutilizzabili» (Relazione al progetto preliminare, p. 128).
Tuttavia, devesi ribadire che se, accanto a norme che impongono una valutazione giustamente rigorosa delle dichiarazioni degli imputati collaboratori, non ne saranno introdotte altre che consentano un trattamento penale più favorevole degli stessi, il fenomeno della collaborazione non sarà apprezzabile nel futuro, con gravi conseguenze sul piano delle indagini.
Non si tratta di fare ricorso a leggi eccezionali, nel solco della cosiddetta legislazione dell’emergenza, ma di tenere conto realisticamente dell’utilità degli apporti dei soggetti che collaborano e di incentivarle con interventi legislativi di carattere generale.
Finora, i cosiddetti pentiti spesso hanno ottenuto, come «premio» della collaborazione, pene più severe di quelle inflitte ai soggetti da essi accusati, e perfino sono state loro denegate da alcuni giudici le circostanze attenuanti generiche sul rilievo che, di per sé, l’atteggiamento processuale di collaborazione non è espressione di sincero pentimento, potendo essere dettato anche da mero calcolo.
Urge, pertanto, a mio avviso una normativa che, nel rispetto dei principi generali, stabilisca le condizioni e i limiti di un trattamento più favorevole nei confronti dei collaboratori.
Come diceva Jhering: «un giorno i giuristi torneranno ad occuparsi del diritto premiale e lo faranno quando, spinti dalle necessità pragmatiche, riusciranno a riportare la materia premiale nel diritto, cioè al di fuori della mera facoltà e dell’arbitrio, costringendola in regole ben precise non tanto nell’interesse dell’aspirante al premio quanto nell’interesse superiore della collettività».