Attuazione della mediazione nella Corte d’Appello di Venezia
Si pubblica in appresso la nota della Presidenza della Corte d’Appello di Venezia avente a oggetto: “Applicazione del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
«A seguito della riunione tenutasi in Corte il 29 aprile 2011 con i Magistrati delle Sezioni civili della Corte d’appello, si ritiene opportuno segnalare le seguenti linee-guida alle quali l’Ufficio si atterrà, nelle controversie di sua competenza, per le quali la normativa di cui sopra prevede la mediazione.
«Per le controversie già pendenti alla data del 20 marzo 2011, i Collegi valuteranno le richieste di attivazione delle procedure di mediazione, all’occorrenza provvedendo a richiamare sul ruolo le cause già fissate, soltanto nel caso in cui dette richieste siano avanzate congiuntamente dalle parti. Sarà, comunque, conservata la data dell’udienza originariamente fissata per la trattazione del procedimento.
«Quanto alle nuove controversie (ossia quelle introdotte in primo grado dopo il 20 marzo 2011), i giudici di appello potranno assegnare alla parti il termine per attivare il procedimento di mediazione — sempre che ciò sia ritenuto opportuno anche alla stregua dei parametri normativi (ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010) — nel caso in cui le pani si dichiarino congiuntamente disponibili alla mediazione entro la prima udienza.
«È fatta salva la possibilità di chiedere congiuntamente l’attivazione della mediazione, anche successivamente alla prima udienza, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione.»
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia | Circolari