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        <title>Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia | Circolari</title>
        <description><![CDATA[Le circolari diramate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia]]></description>
        <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/</link>
        <lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:12:26 GMT</lastBuildDate>
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            <title>Accesso agli Ufficiali Giudiziari di Venezia</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/1067-accesso-agli-ufficiali-giudiziari-di-venezia</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="75" height="75" style="float: left; margin: 10px;" />Molti colleghi hanno segnalato una situazione di grave disagio in occasione dell’accesso agli Uffici UNEP di Venezia, segnatamente per quanto l’utenza che si presenta prima dell’orario di apertura dello sportello alle ore 8:45 è costretta ad attendere all’esterno, anche con situazioni meteorologiche avverse.<br />Questo Consiglio si è attivato per tentare di porre rimedio a questa deprecabile e indecorosa situazione, chiedendo di consentire l’ingresso anticipato nella sala a pian terreno riservata agli avvocati.<br />A tale richiesta è stato opposto che l’ingresso nell’edificio in orario diverso da quello di ufficiale apertura potrebbe esporre l’Amministrazione a responsabilità, ove dovessero verificarsi degli infortuni.<br />Pur non condividendo tale argomentazione, il Consiglio è alfine giunto a una soluzione che può considerarsi soddisfacente.<br />In concreto, dalle ore 8:00 verrà consentito l’accesso agli Uffici UNEP al solo fine di prelevare dal c.d. “elimina code” il numero di prenotazione (non senza raccomandarsi, a quest’ultimo riguardo, di <span style="text-decoration: underline;">evitare il prelievo di più numeri</span>).<br />Di seguito i colleghi e gli impiegati degli studi potranno attendere il proprio turno accomodandosi nella sala d’ingresso al 1° piano della vicina Sede dell’Ordine, cui si accede dal civico 494.<br />Con i migliori saluti.<br />Venezia, 22 aprile 2013.</p>
<p><span style="color: #993300;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni — Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Mon, 13 May 2013 15:26:37 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/1067-accesso-agli-ufficiali-giudiziari-di-venezia</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 3/2013, prot. n. 2937/2013: Elenco avvocati disponibili a svolgere il compito di ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/1025-circolare-n-32013-prot-n-29372013-elenco-avvocati-disponibili-a-svolgere-il-compito-di-amministratore-di-sostegno</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="75" height="75" style="float: left; margin: 10px;" />Il Presidente della III Sez. Civile del Tribunale dott. Maurizio Gionfrida ha segnalato l’opportunità di istituire un apposito elenco degli avvocati disponibili a svolgere il compito di amministratore di sostegno o, comunque, a ricoprire incarichi similari, quali curatele e tutele.<br />In effetti, il criterio dell’attingimento dei nominativi dall’Albo ha dato luogo a rilevanti inconvenienti, nel momento in cui la scelta è ricaduta su colleghi che non trattano la materia.<br />In questa situazione, il Consiglio si è determinato nel senso di istituire un elenco degli avvocati disponibili ad assume tale incarichi.<br />A questo fine il Consiglio invita i colleghi interessati all’inserimento del proprio nominativo nell’elenco a far pervenire <span style="text-decoration: underline;">entro il 30 aprile 2013</span> la relativa richiesta, corredata da <em>curriculum</em> che evidenzi eventuali titoli teorici/pratici ritenuti indicativi di una specifica attitudine.<br />L’elenco, previe le opportune verifiche, verrà quindi formato in ordine alfabetico e di seguito pubblicato sul sito del Consiglio e trasmesso al Tribunale, assieme ai <em>curricula</em> fatti pervenire.<br />L’elenco verrà successivamente aggiornato con cadenza trimestrale a decorrere dall’1/07/2013, in riferimento alle domande pervenute fino a <span style="text-decoration: underline;">dieci giorni prima</span>.<br />Cordiali saluti.<br />Venezia, 26 marzo 2013</p>
<p><em><strong><span style="color: #993300;">Franco Stivanello Gussoni — Segretario</span></strong></em></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:36:15 GMT</pubDate>
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        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 2/2013, prot. n. 861/2013: Tassa di iscrizione per l’anno 2013</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/989-circolare-n-22013-prot-n-8612013-tassa-di-iscrizione-per-lanno-2013</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="75" height="75" style="float: left; margin: 10px;" />Sono in questi giorni in via di recapito gli avvisi di pagamento di Equitalia Nord Est relativi alla tassa di iscrizione per l’anno 2013, rispettivamente all’Albo per gli Avvocati e al Registro per i Praticanti avvocato.<br />Gli importi dovuti sono quelli di seguito specificati, indicandosi a lato l’importo versato per l’anno 2012</p>
<table style="width: 300px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center">
<colgroup><col width="331"></col> <col width="185"></col> <col width="184"></col> </colgroup> 
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="331">
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><br /></span></span></strong></span></span></p>
</td>
<td width="185">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">ANNO 2013</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td width="184">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">ANNO 2012</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="331">
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Praticanti avvocato</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td width="185">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">€ 80,00.=</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td width="184">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">€ 125,00.=</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="331">
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Avvocati fino a 35 anni di età</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td width="185">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">€ 290,00.=</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td width="184">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">€ 315,00.=</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="331">
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Avvocati</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td width="185">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">€ 315,00.=</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td width="184">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">€ 315,00.=</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="331">
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">Avvocati cassazionisti</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td width="185">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">€ 400,00.=</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
<td width="184">
<p align="CENTER"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><strong><span style="color: #993300;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;">€ 400,00.=</span></span></strong></span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Come si potrà rilevare, il Consiglio ha ritenuto di operare un rilevante contenimento della tassa gravante sui Praticanti, introducendo altresì una sensibile riduzione per gli Avvocati di età inferiore ai 35 anni.<br />Tali riduzioni si sono rese possibili per effetto della razionalizzazione e, quindi, del contenimento di alcune spese, come si è avuto modo di evidenziare in sede di presentazione del bilancio preventivo del 2013, in occasione dell’Assemblea degli iscritti del 30/1 u.s.<br />È naturalmente impegno del Consiglio quello di tentare di mantenere ed anzi, ove possibile, di incrementare tali agevolazioni, per quanto le annualità 2013 e 2014 prevedano un importante sforzo finanziario, tenuto conto degli ingenti oneri da sostenere in riferimento ai numerosi adempimenti previsti dalla Legge di riforma dell’ordinamento forense, oltre che in vista della preparazione del prossimo Congresso nazionale forense, che si terrà a Venezia nell’autunno del 2014.<br />Condizione imprescindibile per il mantenimento dell’attuale livello di contribuzione è che tutti gli iscritti versino con regolarità la tassa, eliminandosi quei residui margini di “resistenza” che ancora permangono.<br />Con i migliori saluti.<br />Venezia, 4 febbraio 2013</p>
<p><strong><em><span style="color: #993300;">Franco Stivanello Gussoni - Segretario</span></em></strong></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:34:43 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/989-circolare-n-22013-prot-n-8612013-tassa-di-iscrizione-per-lanno-2013</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 1/2013, prot. n. 855/2013: Adempimenti previsti dalla L. 31/12/2012 n. 247</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/988-circolare-n-12013-prot-n-8552013-adempimenti-previsti-dalla-l-31122012-n-247</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="75" height="75" style="float: left; margin: 10px;" />Al fine di dar corso ai primi adempimenti previsti dalla Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), si rende disponibile nell’area <em>download</em> del sito (Modulistica &gt; Avvocati), con invito alla compilazione e, quindi, alla sollecita restituzione al Consiglio, il <a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/remository/modulistica/moduli-avvocati/Questionario-per-laggiornamento-dellAlbo/" target="_blank" title="Scarica direttamente il questionario">questionario</a> relativo alle notizie che obbligatoriamente dovranno essere inserite nel fascicolo personale di ciascun iscritto, ai sensi dell’art. 7 della citata Legge. Ricordo che la violazione di tale disposizione, in particolare degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, costituisce illecito disciplinare.<br />Quanto alla comunicazione di cui al punto 5 del questionario, preciso che, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale Forense, l’obbligo della comunicazione al C.O.A. della estremi della polizza e di ogni sua successiva variazione (art. 12 L.P.) decorre dall’entrata in vigore della norma medesima solo per coloro i quali abbiano già stipulato il contratto assicurativo.<br />Con l’occasione, si rende pure disponibile nell’area download del sito (Modulistica &gt; Avvocati) fac-simile di modello utilizzabile per la <a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/remository/modulistica/moduli-avvocati/Nomina-di-sostituto-processuale-permanente/" target="_blank" title="Scarica direttamente il modello">nomina di sostituti processuali</a> ai sensi dell’art. 14 L.P., accompagnato da una breve nota esplicativa.<br />Cordiali saluti.<br />Venezia, 4 febbraio 2013</p>
<p><em><strong><span style="color: #993300;">Franco Stivanello Gussoni — Segretario</span></strong></em></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:23:28 GMT</pubDate>
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        </item>
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            <title>Avviso selezione praticanti</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/956-avviso-selezione-praticanti</link>
            <description><![CDATA[<p>Si comunica che la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato la prosecuzione del progetto di formazione dei praticanti avvocati che svolgono la pratica presso l'avvocatura distrettuale di Venezia.</p>
<p>Scarica  il <a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/remository/Ordine/Circolari/Altre-circolari/Avviso-di-selezione-praticanti-avvocatura-di-stato/">bando di selezione</a></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Administrator)</author>
            <pubDate>Thu, 17 Jan 2013 08:16:19 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/956-avviso-selezione-praticanti</guid>
        </item>
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            <title>Novità Agenda Digitale Giustizia</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/889-novita-agenda-digitale-giustizia</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/COAV/bullet100.png" border="0" style="float: left;" />Gentili Colleghi,<br />ricordo che con l'entrata in vigore del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179 ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2012 - <a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/remository/func-startdown/406/">clicca per il testo</a>)  si realizza una forte accelerazione verso la digitalizzazione dell’intero sistema giustizia.</p>
<p>Diventano obbligatorie, in tutta Italia,  infatti,  -entro 60 giorni- le comunicazioni di cancelleria telematiche nel settore civile mentre nel termine di 300 tutte le notifiche civili avverranno solo ed esclusivamente in via telematica.<br />Quanto al procedimento penale, ricordo che verrà esteso e semplificato il meccanismo di autorizzazione delle notifiche penali on line, peraltro limitato ai soggetti diversi dall’imputato e alle <br />comunicazioni in uscita (e non in entrata) dagli uffici giudiziari, sulla base dell’emissione di un decreto ministeriale non regolamentare dopo la richiesta di Uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine e verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione.<br />Sarà cura del Consiglio organizzare un evento formativo sul tema e informare gli iscritti degli sviluppi regolamentari  in itinere avuto riguardo, soprattutto, alle notifiche penali.<br /><br />Il consigliere delegato - avv. Victor Rampazzo</p>
<p>Altri articolli correlati -<a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/notizie-e-comunicazioni/879-notifiche-via-pec-anche-in-materia-penale-"> Notifica via pec in materia penale</a></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Victor Rampazzo)</author>
            <pubDate>Tue, 23 Oct 2012 13:41:32 GMT</pubDate>
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        </item>
        <item>
            <title>Circolare 6/2012 - Difese d'ufficio</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/870-circolare-62012-difese-dufficio</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/COAV/bullet100.png" border="0" style="float: left;" />Cari Colleghi,<br /> <br />alla ripresa dell’attività dopo il periodo feriale, sono pervenute all’Ordine alcune segnalazioni di disservizi relativi al mancato reperimento dei difensori d’ufficio per atti urgenti.<br /> <br />In particolare è giunta la segnalazione del Presidente della I^ Sezione della Corte d’Appello circa un turno nel quale, prima di reperire materialmente il difensore d’ufficio per svolgere gli incombenti relativi ad un mandato di arresto europeo, la Cancelleria è rimasta impegnata quasi una mattinata.<br /> <br />Il che, com’è facilmente intuibile, non può essere in alcun modo tollerato.<br /> <br />Il Consiglio, alla luce della recente normativa sulle infrazioni disciplinari, dovrà trasmettere quanto pervenuto all’istituendo Consiglio di disciplina, il quale poi si determinerà autonomamente.<br /> <br />Ma, al di là di questo e dei doverosi controlli che stiamo effettuando in ordine all’utilizzo appropriato da parte dei vari Enti dello strumento informatico per l’individuazione dei difensori, vorrei ricordare a tutti i Colleghi ciò che è sin troppo ovvio ma che, evidentemente, talora viene tenuto in scarsa considerazione:<br /> <br />1) l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio è facoltativa ma, una volta esercitata tale opzione, l’avvocato è tenuto ad uno scrupoloso e puntuale rispetto delle regole in materia;<br /> <br />2) il Consiglio ha predisposto le modalità per le sostituzioni nei turni, che vanno comunicate alla Segreteria con congruo anticipo in modo che, ove il Collega sostituto sia iscritto nello stesso elenco di difensori officiosi, il sistema venga aggiornato automaticamente dal  personale addetto; ove invece il sostituto non venga reperito tra coloro che sono inseriti negli elenchi, spetta al Collega sostituito di assicurare la reperibilità telefonica;<br /> <br />3) gli elenchi relativi ai turni vengono inviati con circa 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio del turno seguente, per dar modo a tutti i Colleghi di pianificare i mesi a seguire.<br /> <br /> Da ultimo va ribadito che la concreta reperibilità rappresenta il comportamento minimo che il Consiglio si attende dai Colleghi, nell’auspicio che, oltre alla presenza materiale, sia altresì assicurata una competenza adeguata al ruolo importantissimo del difensore officioso.<br /> <br /> Invito con l’occasione i Colleghi che abbiano rilievi da muovere a comportamenti di Forze dell’ordine, Cancellerie e quant’altro, sempre in tema di difese d’ufficio, di trasmettere a questo Consiglio le segnalazioni del caso.<br /> <br /> Cordiali saluti<br /> <br /> (Andrea Franco – Consigliere Delegato)<br /><br /></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Andrea Franco)</author>
            <pubDate>Wed, 03 Oct 2012 16:20:59 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/870-circolare-62012-difese-dufficio</guid>
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        <item>
            <title>Circolare n. 5/2012- contribuzione assistenziale</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/865-circolare-n-52012-contribuzione-assistenziale</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/COAV/bullet53_01.png" border="0" width="82" height="82" style="float: left;" />Anche per l’anno 2012 la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza  Forense ha stanziato un fondo (fino alla concorrenza di € 87.833,19=),  da devolvere a Colleghi, anche non più iscritti all’Albo, o a familiari  di Colleghi defunti, che si trovino a versare in stato di bisogno.<br />Requisito  preliminare per l’accesso a tale beneficio è la percezione, negli anni 2010 e   2011, di un reddito inferiore ad € 32.217,00=, aumentabile di €  10.739,00= per ogni componente il nucleo familiare dopo i primi quattro.</p>

<p>Ricordo che l’art. 17 della legge n. 141 del 1992 prevede che le  domande di contribuzione debbono essere inoltrate dagli interessati al  Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, al qual fine potrà  utilizzarsi il <a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/remository/modulistica/moduli-avvocati/Richiesta-di-assistenza-per-stato-di-bisogno/" target="_blank" title="Scarica il modulo per la richiesta di assistenza">modulo</a> allegato.<br />Previo  esame da parte del Consiglio, le domande ritenute meritevoli vengono di  seguito trasmesse alla Cassa Forense, la cui Giunta Esecutiva è poi  competente a deliberare sull’erogazione.<br />Il Consiglio ha quindi fissato al 31/10 p.v. il termine entro il quale dovranno pervenire le domande di contribuzione.<br />Sempre  entro tale termine, i Colleghi potranno far pervenire al Consiglio, con  la riservatezza del caso, eventuali segnalazioni di situazioni a loro  avviso meritevoli di un intervento assistenziale.<br />Cordiali saluti.<br />Venezia, 1ottobre 2012.</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni — Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Tue, 02 Oct 2012 16:43:09 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/865-circolare-n-52012-contribuzione-assistenziale</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Convocazione di assemblea per il 19 settembre 2012</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/831-convocazione-di-assemblea-per-il-19-settembre-2012</link>
            <description><![CDATA[<p>Il Consiglio ha deliberato di fissare al <strong>19 settembre 2012</strong> l’assemblea degli iscritti, per l’elezione di <span style="text-decoration: underline;">n. 10</span> delegati al XXXI Congresso Nazionale Forense che si terrà a Bari dal 22 al 24/11/2012, sul tema <em>“L’AVVOCATURA PER UNA DEMOCRAZIA SOLIDALE (IL CITTADINO PRIMA DI TUTTO)”</em> e sui seguenti sottotemi: “diritti dei cittadini e ragioni dell’economia; giurisdizione e diritti del cittadino; il ruolo dell’Avvocatura: proteste e proposte”.<br />L’adempimento elettorale sarà preceduto da comunicazioni del Presidente sui temi, particolarmente importanti ed attuali, della geografia giudiziaria, della riforma professionale e dei cd. Parametri.<br />L’assemblea degli iscritti all’Ordine di Venezia è quindi convocata per il giorno <span style="text-decoration: underline;"><strong>19 settembre 2012</strong></span> ad ore 10,30, in prima convocazione e <span style="text-decoration: underline;"><strong>ad ore 11,30 in seconda convocazione</strong></span>, <span style="text-decoration: underline;">presso la Sede di Venezia, Piazzale Roma 494</span>, sul seguente</p>
<p align="CENTER"><strong>ordine del giorno</strong></p>
<ol>
<li>Comunicazioni del Presidente.</li>
<li>Elezione di n. 10 delegati al XXXI Congresso Nazionale Forense.</li>
<li>Varie ed eventuali.</li>
</ol>
<p>I Colleghi che intendono essere designati come delegati sono invitati, per motivi organizzativi, a comunicare per iscritto le proprie candidature alla Segreteria dell’Ordine <span style="text-decoration: underline;"><strong>entro le ore 14,00 del 18 settembre 2012</strong></span>, fermo restando che sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo alla data del 31/12/2011.</p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Addendum</strong></em>:</span> si ritiene di segnalare l’opportunità che i Colleghi intenzionati a candidarsi quali delegati al prossimo Congresso Nazionale Forense di Bari (22 – 24/11/2012) accompagnino tale loro opzione con la disponibilità a far parte di uno dei gruppi di lavoro istituiti al fine di predisporre i documenti congressuali sui seguenti temi, al centro del dibattito:<br />1) Garanzie costituzionali, diritti dei cittadini e ragioni dell’economia;<br />2) Giurisdizione e tutela dei diritti: strumenti processuali e geografia giudiziaria;<br />3) Il ruolo dell’Avvocatura: funzioni, prospettive e responsabilità, pari opportunità;<br />4) Riforma dell’ordinamento forense;<br />5) Previdenza forense;<br />6) La rappresentanza politica: modifiche dello statuto e del regolamento.</p>
<p>Con i migliori saluti<br />Venezia, 6 settembre 2012</p>
<p><em><strong><span style="color: #800000;">Daniele Grasso — Presidente</span></strong></em></p>
<p><em><strong><span style="color: #800000;">Franco Stivanello Gussoni — Segretario</span></strong></em></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Daniele Grasso e Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Wed, 12 Sep 2012 11:00:00 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/831-convocazione-di-assemblea-per-il-19-settembre-2012</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 4/2012, prot. n. 6624/2012: Astensione dall’attività di udienza proclamata, ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/834-circolare-n-42012-prot-n-66242012-astensione-dallattivita-di-udienza-proclamata-rispettivamente-dallucpi-dal-17-al-219-pv-e-dalloua-20-e-219-pv</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" align="left" />Con deliberazione 20/7/2012, l’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati per i giorni <span style="text-decoration: underline;"><strong>17, 18, 19, 20 e 21 settembre 2012</strong></span>, per protestare, fra altro, contro la situazione di stallo della riforma dell’ordinamento forense, i più recenti provvedimenti adottati in tema di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, le reiterate compressioni del diritto alla difesa e la situazione di illegalità in cui versano le carceri italiane.<br />Con deliberazione 26/7/2012 l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha proclamato a sua volta l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili, tributarie e dalle altre attività giudiziarie per i giorni <span style="text-decoration: underline;"><strong>20 e 21 settembre 2012</strong></span>, per protestare contro la revisione della geografia giudiziaria e i provvedimenti sul processo civile, la riforma forense e la media conciliazione obbligatoria.<br />A lato della condivisione delle ragioni della contestazione, il Consiglio dell’Ordine, avuto riguardo al ruolo istituzionale rivestito, non ritiene di poter prendere posizione sullo strumento di protesta prescelto, rimanendo affidata alla libera determinazione del singolo Collega l’adesione o meno all’astensione.</p>
<p>

Il Consiglio ritiene, con l’occasione, di ricordare ancora una volta quanto previsto in materia di astensione dalle udienze dall’<span style="text-decoration: underline;"><strong>art. 39</strong></span> del Codice Deontologico, che così recita:</p>
<p>“<em>L’avvocato ha diritto di partecipare all’astensione dalle udienze proclamata dagli Organi forensi in conformità con le disposizioni del Codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.<br />I) L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire all’astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.<br />II) Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali”.</em></p>
<p>A sua volta l’<span style="text-decoration: underline;"><strong>art. 3</strong></span> del Codice di autoregolamentazione così dispone a proposito delle modalità di espressione dell’astensione e dei relativi effetti:</p>
<p>“<em>1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all’astensione regolarmente proclamata ed effettuato ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:<br />a) dichiarata — personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato — all’inizio dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;<br />b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.<br />2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l’astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa la presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.<br />3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderite all’astensione, questi conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all’udienza o all’atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.<br />4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio”.</em></p>
<p>Il Consiglio ritiene opportuno ricordare il testo anche degli <span style="text-decoration: underline;"><strong>artt. 4, 5 e 6</strong></span> del Codice di autoregolamentazione, che indicano partitamente le situazioni, in ambito penale, civile, amministrativo e tributario, in riferimento alle quali l’astensione <span style="text-decoration: underline;"><strong>non</strong></span> è consentita.</p>
<p>“<em><strong>Art. 4. Prestazioni indispensabili in materia penale<br /></strong>1. L’astensione non e’ consentita nella materia penale in riferimento:<br />a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;<br />b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.</em></p>
<p><em><strong>Art. 5. Prestazioni indispensabili in materia civile<br /></strong>1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:<br />a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;<br />b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;<br />c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;<br />e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;<br />f) alla materia elettorale.</em></p>
<p><em><strong>Art. 6. Prestazioni indispensabili nelle altre materie<br /></strong>1. L’astensione non e’ consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:<br />a) nei procedimenti cautelari e urgenti;<br />b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.”</em></p>
<p>Con i migliori saluti<br />Venezia, 6 settembre 2012</p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni — Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Fri, 07 Sep 2012 10:51:17 GMT</pubDate>
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        </item>
        <item>
            <title>Deliberazione dell’Assemblea degli Avvocati di Venezia del 13 luglio 2012</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/799-deliberazione-dellassemblea-degli-avvocati-di-venezia-del-13-luglio-2012</link>
            <description><![CDATA[<h1>L’Assemblea degli Avvocati di Venezia<br />nella seduta del 13 luglio 2012</h1>
<h2>VISTO</h2>
<p>lo schema del Decreto Legislativo sulla c.d. geografia giudiziaria recentemente adottato,</p>
<h2>VISTA</h2>
<p>la deliberazione del Consiglio dell’Ordine del 25/06/2012 avverso la soppressione delle Sedi distaccate,</p>
<h2>RITENUTA</h2>
<p>la necessità del mantenimento delle Sedi distaccate del Tribunale, come emerge dalla volontà manifestata dagli Iscritti all’odierna assemblea, in totale disaccordo con la decisione di sopprimere dette Sedi,</p>
<h2>DELIBERA</h2>
<p><strong>lo stato di agitazione dell’Avvocatura veneziana e delega il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, previa audizione delle Associazioni forensi veneziane, ad assumere ogni utile e necessaria iniziativa volta ad emendare il provvedimento indicato in premessa.</strong></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Ordine degli Avvocati di Venezia)</author>
            <pubDate>Tue, 17 Jul 2012 11:19:59 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/799-deliberazione-dellassemblea-degli-avvocati-di-venezia-del-13-luglio-2012</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 3/2012 Prot. n. 5679/2012: Liquidazione delle note spese relative ai procedimenti ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/797-circolare-n-32012-prot-n-56792012-liquidazione-delle-note-spese-relative-ai-procedimenti-innanzi-la-corte-dappello-di-venezia</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="75" height="75" style="float: left; margin: 10px;" />Gentili Colleghi,<br />in accordo con la Presidenza della Corte d’Appello e grazie al prezioso contributo del consigliere Dott. Angelo Risi, il Consiglio ha ritenuto di aderire ad una sorta di protocollo ideato per instaurare una prassi virtuosa, tesa a ridurre sensibilmente i tempi necessari per la liquidazione delle note spese relative ai procedimenti innanzi la Corte d’Appello di Venezia.<br />Ecco, in buona sostanza, gli adempimenti da curare al fine di accelerare l’<em>iter</em> della liquidazione:</p>

<ol>
<li style="text-align: justify;">ottenere il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ogni singola fase processuale;</li>
<li style="text-align: justify;">depositare il provvedimento ammissivo del patrocinio a spese dello Stato unitamente alla nota spese direttamente all’udienza di discussione;</li>
<li style="text-align: justify;">richiedere ad ogni grado di giudizio la liquidazione della nota spese: l’eventuale fase del riesame, quindi, andrà liquidata dal giudice del primo grado di giudizio;</li>
<li style="text-align: justify;">allegare alla nota spese le pezze giustificative relative alle spese;</li>
<li style="text-align: justify;">indicare, come di consueto, per i procedimenti ante riforma tabellare, il valore corrispondente alla media tra minimo e massimo della tariffa;</li>
<li style="text-align: justify;">allegare il decreto di irreperibilità o altro atto equipollente per le difese d’ufficio degli irreperibili <em>ex lege</em>;</li>
<li style="text-align: justify;">per gli irreperibili di fatto, alla luce anche delle ultime pronunzie della Corte di Cassazione, va allegata la corrispondenza per raccomandata che sia stata restituita con la dicitura “sconosciuto”: non è sufficiente la “compiuta giacenza”, né l’attestazione consolare, poiché, soprattutto per alcuni paesi, tale attestazione non è ritenuta attendibile;</li>
<li style="text-align: justify;">per il recupero delle spese relative alle difese d’ufficio, la giurisprudenza era orientata a non riconoscerle, tuttavia, anche in questo caso, la Corte di Cassazione ha mutato avviso: per quanto ci riguarda, quindi, potranno essere liquidate le spese sostenute sino all’emissione del decreto ingiuntivo o quelle relative alla sentenza di I° grado, in caso di giudizio ordinario, mentre non verranno riconosciute ulteriori spese per il precetto o per il pignoramento.</li>
</ol>
<p>In presenza di tale documentazione e della nota spese, da presentare, ripetesi, in udienza, la Corte d’Appello liquiderà contestualmente la somma ritenuta congrua, con una diminuzione della tempistica che è ragionevole stimare in 5 o 6 mesi.<br />Raccomandiamo, perciò, ai Colleghi l’osservanza di questi minimi accorgimenti che, peraltro, si risolvono nell’anticipazione di un’attività da espletarsi comunque.<br />Cordiali saluti<br />Venezia, 12 luglio 2012</p>
<p><em><strong><span style="color: #800000;">Daniele Grasso — Presidente<br />Andrea Franco — Consigliere Delegato</span></strong></em></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Daniele Grasso e Andrea Franco)</author>
            <pubDate>Thu, 12 Jul 2012 10:06:47 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/797-circolare-n-32012-prot-n-56792012-liquidazione-delle-note-spese-relative-ai-procedimenti-innanzi-la-corte-dappello-di-venezia</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Sull’astensione dalle attività d’udienza proclamata dall’OUA</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/788-sullastensione-dalle-attivita-dudienza-proclamata-dalloua</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" style="float: left; margin: 10px;" />Cari Colleghi,<br />com’è noto l’OUA ha proclamato un’ulteriore giornata di astensione dalle attività d’udienza per il giorno 5 luglio 2012 per protestare contro le iniziative del Governo sui temi della geografia giudiziaria, della legge Pinto e del c.d. appello cassatorio; il Consiglio dell’Ordine, avuto riguardo al ruolo istituzionale rivestito, ritiene di non poter prendere posizioni sullo strumento di protesta prescelto, rimanendo affidata alla libera determinazione del singolo Collega l’adesione o meno all’astensione.<br />Il Consiglio, tuttavia, in considerazione della particolare rilevanza del tema relativo alla soppressione delle sedi distaccate del circondario del Tribunale di Venezia che s’innesta nel più ampio provvedimento c.d. di revisione della geografia giudiziaria, intende assumere un ruolo di attiva interlocuzione con le sedi Istituzionali e, a tal fine, ha assunto il deliberato che si allega alla presente <em>(cliccate sul pulsante “Leggi tutto” per visualizzare il testo del deliberato)</em>.<br />Cordiali saluti.<br />Venezia, 2 luglio 2012.</p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Daniele Grasso — Presidente</strong></em></span></p>
<h1>

Deliberazione assunta nella seduta del 25 giugno 2012</h1>
<p>Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia</p>
<h2>premesso</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">che la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari dovrà avvenire – giusta, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera b) della legge delega n. 148/2011 (che ha convertito con modifiche il decreto legge n. 138/2011) – secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;</li>
<li style="text-align: justify;">che, secondo le ultime indiscrezioni, la bozza del decreto attuativo del citato D.L. n. 138/2011 in merito alla revisione della geografia giudiziaria, prevederebbe, tra l’altro, la soppressione ovvero la riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nonché la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;</li>
</ul>
<h2>considerato</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">che il prospettato provvedimento governativo è volto a incidere, significativamente, sul contesto giudiziario locale;</li>
<li style="text-align: justify;">che l’efficienza del servizio Giustizia, anche e soprattutto in sede territoriale, costituisce uno degli indicatori fondamentali del complessivo funzionamento delle istituzioni nonché condizione necessaria per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e per il buon andamento della economia;</li>
<li style="text-align: justify;">che la realtà economica e sociale veneta – caratterizzata da uno sviluppo e da una dinamicità tra i più elevati del nostro Paese – per essere ancor più competitiva e concorrenziale, abbisogna, soprattutto nell’attuale contesto socio-economico, di una distribuzione ponderata e razionale degli uffici giudiziari che tenga conto, in concreto, delle peculiarità e delle esigenze del territorio;</li>
<li style="text-align: justify;">che, con particolare riferimento alla realtà “veneziana”, va rilevato che la paventata soppressione e/o riduzione delle sezioni distaccate di Tribunale e degli uffici periferici del Giudice di Pace è stata prospettata omettendo di tenere nella dovuta considerazione tutti i parametri espressamente previsti nella legge delega e, segnatamente, quelli delineati dal comma 2, lettera b) dell’art. 1 della legge delega;</li>
<li style="text-align: justify;">che, invero, non sono state considerate, in particolare, le seguenti evidenze: la condizione di insularità della città di Venezia, la particolarità del tessuto logistico e strutturale, la peculiare situazione geografica e distributiva dei servizi nel territorio, la complessità dell’articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nella terraferma , la ampiezza del bacino demografico di utenza (destinato ad aumentare in maniera esponenziale nel periodo estivo data la notevolissima affluenza turistica), la insufficienza, allo stato, di una struttura adeguata non solo a ricevere i notevoli carichi di lavoro degli uffici dislocati nell’intero circondario ma anche ad accogliere il personale dipendente attualmente in servizio presso detti uffici periferici;</li>
<li style="text-align: justify;">che, attesa la situazione suddescritta, la realizzazione della prospettata soppressione e/o accorpamento degli uffici periferici alla sede circondariale renderebbe particolarmente difficoltoso l’accesso a un servizio pubblico di primaria importanza, come quello giudiziario, con grave nocumento dei diritti dei cittadini;</li>
</ul>
<h2>rilevato, altresì</h2>
<ul>
<li style="text-align: justify;">che l’istituzione presso il Tribunale di Venezia della sezione specializzata delle imprese comporterà per la sede centrale un aumento del carico di lavoro tale da richiedere l’impegno di almeno quattro magistrati in via esclusiva, oltre ad un adeguato aumento del personale di cancelleria, gravato delle nuove competenze;</li>
<li style="text-align: justify;">che, pertanto, il Tribunale di Venezia, dovendo gestire, anche logisticamente, le risorse per istituire il Tribunale delle Imprese non sarebbe in grado di gestire e assorbire l’accorpamento in sede centrale delle sezioni distaccate vista la mole di fascicoli concernenti gli affari civili che vengono trattati in dette sedi e che da soli ben superano il numero di fascicoli che ordinariamente tratta una singola sezione del Tribunale;</li>
</ul>
<h2>delibera</h2>
<p>in relazione alle esigenze in premessa indicate e comunque connesse alle problematiche territoriali e alla specifica situazione logistica del Tribunale di Venezia, di invitare il Governo a riconsiderare la necessità che le sezioni distaccate del Tribunale di Venezia, nonché gli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, permangano nella loro operatività.</p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Daniele Grasso)</author>
            <pubDate>Wed, 04 Jul 2012 11:34:31 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/788-sullastensione-dalle-attivita-dudienza-proclamata-dalloua</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Convocazione dell’Assemblea degli Iscritti</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/781-convocazione-dellassemblea-degli-iscritti</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="75" height="75" style="float: left; margin: 10px;" />Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, nella seduta del 18/06/2012, ha deliberato la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti con il seguente ordine del giorno:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">situazione del Tribunale di Venezia;</li>
<li style="text-align: justify;">prossima istituzione del Tribunale delle Imprese;</li>
<li style="text-align: justify;">valutazioni e iniziative in tema di geografia giudiziaria, tariffe e riforma dell’ordinamento professionale;</li>
<li style="text-align: justify;">varie ed eventuali.</li>
</ol>
<p>L’Assemblea si terrà:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">in prima convocazione, il giorno venerdì 13 luglio 2012 alle ore 11:00, presso la Sede in Venezia, Santa Croce 494 (Piazzale Roma);</li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>in seconda convocazione, il giorno venerdì 13 luglio 2012 alle ore 11:30, presso la Sede in Venezia, Santa Croce 494 (Piazzale Roma)</strong></span>.</li>
</ol>
<p>Stanti l’importanza e l’attualità dei temi da trattare, si auspica la più ampia partecipazione degli iscritti.<br />Venezia, 29 giugno 2012.</p>
<p><em><strong><span style="color: #800000;">Daniele Grasso — Presidente<br />Franco Stivanello Gussoni — Segretario</span></strong></em></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Daniele Grasso e Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Sun, 01 Jul 2012 16:14:58 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/781-convocazione-dellassemblea-degli-iscritti</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 2/2012 prot. n. 4585/2012: Ritiro e recapito dei provvedimenti di ammissione al ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/751-circolare-n-22012-prot-n-45852012-ritiro-e-recapito-dei-provvedimenti-di-ammissione-al-patrocinio-a-spese-dello-stato</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="75" height="75" style="float: left; margin: 10px;" />Con delibera del 23/04/2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia ha statuito che i provvedimenti relativi alle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato saranno a disposizione degli istanti e dei loro difensori, per il ritiro, presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in Venezia, San Marco 4041 (presso la Corte d’Appello penale).<br />I predetti provvedimenti verranno recapitati a mezzo lettera raccomandata a.r. solo a coloro che ne faranno richiesta e che allegheranno alla domanda una busta preaffrancata già compilata con l’indirizzo del destinatario.<br />Il <a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=7&amp;func=select&amp;id=19" target="_blank" title="Scarica il modello">modello</a>, predisposto da questo Ordine e presente nel sito, è già stato modificato nel senso suindicato.<br />Cordiali saluti.<br />Venezia, 29 maggio 2012</p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Cristina Martini e Giorgio Vianelli — Consiglieri Delegati</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Cristina Martini e Giorgio Vianelli)</author>
            <pubDate>Fri, 01 Jun 2012 18:01:35 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/751-circolare-n-22012-prot-n-45852012-ritiro-e-recapito-dei-provvedimenti-di-ammissione-al-patrocinio-a-spese-dello-stato</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia del 2 maggio 2012</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/725-deliberazione-del-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-venezia-del-2-maggio-2012</link>
            <description><![CDATA[<h1>Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia</h1>
<p>preso atto del deliberato di data 21 aprile 2012 dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, con il quale si invitano “<em>tutti gli avvocati italiani, a pretendere il rigoroso rispetto anche formale delle regole processuali, sospendendo qualsiasi attività di supplenza volontaria e gratuita</em>” ed inoltre si invitano “<em>gli Ordini forensi a sospendere qualsiasi supporto materiale ed economico dato ed erogato per il funzionamento dell’organizzazione giudiziaria</em>”;</p>
<h2>evidenziato</h2>
<p>che vanno ritenute condivisibili le ragioni fondanti la protesta, conseguenti alla constatazione che l’Avvocatura è stata estromessa da ogni coinvolgimento sulle decisioni circa il futuro del sistema giustizia e della professione forense;</p>
<h2>rilevato</h2>
<p>tuttavia che il metodo di protesta suggerito si concretizza in un ostruzionismo avente l’effetto finale di recare pregiudizio al cittadino che chiede giustizia, in un frangente storico in cui le negative conseguenze economiche dovute a denegata giustizia troverebbero sicura enfatizzazione;</p>
<h2>riconosciuto</h2>
<p>comunque il diritto di ogni iscritto di partecipare ad iniziative politiche di organismi associativi in cui si riconosca;</p>
<h2>delibera,</h2>
<p>per quanto di competenza, di <strong>non</strong> aderire all’invito di “<em>sospendere qualsiasi supporto materiale ed economico dato ed erogato per il funzionamento dell’organizzazione giudiziaria</em>”.</p>
<p>Venezia, lì 2 maggio 2012</p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Il Presidente dell’Ordine<br />Avv. Daniele Grasso</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Daniele Grasso)</author>
            <pubDate>Fri, 11 May 2012 15:03:05 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/725-deliberazione-del-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-venezia-del-2-maggio-2012</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Astensione dall’attività di udienza dal 15 al 23 marzo 2012</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/663-astensione-dallattivita-di-udienza-dal-15-al-23-marzo-2012</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" style="float: left; margin: 10px;" />Come è certo noto, le diverse componenti dell’Avvocatura hanno proclamato un’ulteriore astensione dall’attività d’udienza per i giorni <span style="text-decoration: underline;"><strong>dal 15 al 23 marzo 2012</strong></span>, sempre per protestare contro le iniziative da ultimo assunte dal Governo in tema di “liberalizzazioni” e, più in generale, in materia di giustizia.<br />Come già evidenziato in precedenza, pur condividendo idealmente le ragioni della contestazione, il Consiglio dell’Ordine, avuto riguardo al ruolo istituzionale rivestito, non ritiene di poter prendere posizione sullo strumento di protesta prescelto, rimanendo affidata alla libera determinazione del singolo Collega l’adesione o meno all’astensione.<br />Il Consiglio ritiene, con l’occasione, di ricordare ancora una volta quanto previsto in materia di astensione dalle udienze dall’<span style="text-decoration: underline;"><strong>art. 39</strong></span> del Codice Deontologico, che così recita:<br /><em>“L’avvocato ha diritto di partecipare all’astensione dalle udienze proclamata dagli Organi forensi in conformità con le disposizioni del Codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.<br />I) L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire all’astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.<br />II) Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali”.</em></p>
<p>Il Consiglio ritiene altresì opportuno ricordare il testo degli <span style="text-decoration: underline;"><strong>artt. 4, 5 e 6</strong></span> del Codice di autoregolamentazione, che indicano partitamente le situazioni in ambito penale, civile, amministrativo e tributario, in riferimento alle quali l’astensione non è consentita.</p>
<p><em><strong> </strong></em></p>

<p>Art. 4. — Prestazioni indispensabili in materia penale<em><br />1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:<br />a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;<br />b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.</em></p>
<p> </p>
<p><em><strong>Art. 5. — Prestazioni indispensabili in materia civile</strong><br />1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:<br />a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;<br />b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;<br />c) a controversie per le quali e’ stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;<br />e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;<br />f) alla materia elettorale.</em></p>
<p><em><strong>Art. 6. — Prestazioni indispensabili nelle altre materie</strong><br />1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:<br />a) nei procedimenti cautelari e urgenti;<br />b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.</em></p>
<p>Con i migliori saluti<br />Venezia, 14 marzo 2012</p>
<p><em><strong><span style="color: #800000;">Franco Stivanello Gussoni — Segretario</span></strong></em></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:57:37 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/663-astensione-dallattivita-di-udienza-dal-15-al-23-marzo-2012</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Astensione dall’attività di udienza nei giorni 23 e 24 febbraio p.v.</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/626-astensione-dallattivita-di-udienza-nei-giorni-23-e-24-febbraio-pv</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" align="left" />Come è certo noto, le diverse componenti dell’Avvocatura hanno proclamato l’astensione dall’attività d’udienza per i giorni <span style="text-decoration: underline;"><strong>23 e 24 febbraio p.v.</strong></span>, per protestare contro le iniziative da ultimo assunte dal Governo in tema di “liberalizzazioni” e, più in generale, in materia di giustizia.<br />Pur condividendo idealmente le ragioni della contestazione, il Consiglio dell’Ordine, avuto riguardo al ruolo istituzionale rivestito, non ritiene di poter prendere posizione sullo strumento di protesta prescelto, rimanendo affidata alla libera determinazione del singolo Collega l’adesione o meno all’astensione.<br />Il Consiglio ritiene, con l’occasione, di ricordare quanto previsto in materia di astensione dalle udienze dall’<span style="text-decoration: underline;"><strong>art. 39</strong></span> del Codice Deontologico, che così recita:</p>
<p style="padding-left: 30px;"> </p>

<p>“<em>L’avvocato ha diritto di partecipare all’astensione dalle udienze proclamata dagli Organi forensi in conformità con le disposizioni del Codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.<br />I) L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire all’astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.<br />II) Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali</em>”.</p>
<p> </p>
<p>Il Consiglio ritiene altresì opportuno ricordare il testo degli <span style="text-decoration: underline;"><strong>artt. 4, 5 e 6</strong></span> del Codice di autoregolamentazione, che indicano partitamente le situazioni in ambito penale, civile, amministrativo e tributario, in riferimento alle quali l’astensione <span style="text-decoration: underline;"><strong>non</strong></span> è consentita.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><em><strong>Art. 4. — Prestazioni indispensabili in materia penale</strong></em><br />1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:<br />a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;<br />b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><em><strong>Art. 5. — Prestazioni indispensabili in materia civile</strong></em><br />1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:<br />a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;<br />b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;<br />c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;<br />e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;<br />f) alla materia elettorale.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><em><strong>Art. 6. — Prestazioni indispensabili nelle altre materie</strong></em><br />1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:<br />a) nei procedimenti cautelari e urgenti;<br />b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.</em></p>
<p>Con i migliori saluti.<br />Venezia, 16 febbraio 2012</p>
<p><em><strong><span style="color: #800000;">Franco Stivanello Gussoni – Segretario</span></strong></em></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:55:12 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/626-astensione-dallattivita-di-udienza-nei-giorni-23-e-24-febbraio-pv</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 1/2012 prot. n. 1147/2012: Linee guida per l’applicazione dell’art. 9 del D.L. ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/612-circolare-n-12012-prot-n-11472012-linee-guida-per-lapplicazione-dellart-9-del-dl-20012012-n-1</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="75" height="75" style="float: left; margin: 10px;" />Riferisco sinteticamente dell’esito dell’incontro con il Presidente del Tribunale dott. Toppan, sul tema della liquidazione delle spese giudiziali a seguito dell’entrata in vigore, in data 24/01/2012, dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 che, com’è noto, ha abrogato la Tariffa professionale.<br />L’incontro ha avuto carattere interlocutorio, nel senso che devono essere ancora approfonditi alcuni aspetti, ma ha già consentito di individuare delle linee–guida ragionevoli e condivise, alle quali fare riferimento, vuoi in attesa dell’approvazione del Decreto Ministeriale che, a norma del co. 2 del citato art. 9, indicherà i “parametri” cui gli Organi giurisdizionali dovranno attenersi all’atto della liquidazione del compenso del professionista, vuoi nell’ottica dell’introduzione, in sede di conversione del Decreto Legge, come propugnato da più parti, di una norma transitoria.<br />Le linee guida individuate possono così sintetizzarsi:</p>

<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">per i ricorsi per decreto ingiuntivo o, comunque, per le procedure di tipo sommario</span>: la nuova nota spese dovrà indicare <span style="text-decoration: underline;">due voci</span> e cioè, da un lato, le anticipazioni (contributo unificato e marca da € 8,00.=); dall’altro, il “compenso professionale” per la procedura monitoria (o sommaria), fino all’emissione del provvedimento. Tale compenso potrà essere in concreto indicato in misura <span style="text-decoration: underline;">non superiore</span> a quello che si sarebbe fin qui esposto, sulla base di una nota spese predisposta a norma della Tariffa del 2004, con esclusione ovviamente delle anticipazioni. La nota dovrebbe poi contenere un’indicazione di questo tenore: “<em>ai fini della valutazione della congruità del compenso esposto, anche rispetto all’importanza dell’opera svolta, si evidenzia qui di seguito il compenso previsto dalla previgente Tariffa</em>”; dovrebbe quindi seguire l’esposizione dettagliata delle spese imponibili, dei diritti, degli onorari e delle spese generali, secondo la Tariffa del 2004; va da sé che tale dettaglio potrebbe essere redatto anche su foglio separato, come una sorta di “vecchia” nota spese;</li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">per le note spese giudiziali civili</span>: non è sembrata percorribile l’ipotesi, delineatasi presso altri Tribunali, di “sdoppiare” la nota spese, a seconda che questa si riferisca ad attività svolte prima o dopo il 23/01/2012. In effetti si è convenuto sulla necessità di tener conto, allo stato, della giurisprudenza (fin qui pacifica), per cui il compenso dell’avvocato va determinato sulla base della tariffa, ovvero della disciplina, vigente al momento della conclusione dell’incarico. In questa situazione, la nuova nota spese dovrà essere redatta indicandosi, da un lato, le anticipazioni e, dall’altro, il compenso per l’opera professionale, ricorrendosi a tal fine ad una descrizione sintetica (ad esempio: “<em>compenso professionale per lo studio della pratica, le consultazioni con il cliente, la redazione dell’atto introduttivo, la partecipazione a n. … udienze, la redazione di n. … memorie, la redazione degli scritti conclusivi e per la connessa attività di natura procuratoria</em>”). Il compenso complessivo potrà poi essere in concreto indicato in misura <span style="text-decoration: underline;">non superiore</span> a quella desumibile da una nota spese redatta a mente dell’ultima Tariffa. Anche in questo caso, la sintetica indicazione del compenso potrà essere seguita dalla dicitura suggerita sub a) e da un’esposizione dettagliata delle prestazioni rese, redatta secondo i criteri previgenti.</li>
</ol>
<p>Analogo criterio potrà essere seguito <span style="text-decoration: underline;">in ambito penale</span>, con riferimento alle <span style="text-decoration: underline;">note spese della parte civile e del responsabile civile</span>.<br />Quanto alla liquidazione delle parcelle relative all’assistenza con patrocinio a spese dello Stato e di quelle relative all’attività svolta quale difensore d’ufficio nei casi di cui all’art. 32 disp. att. C.P.P., si è convenuto sull’inevitabilità di una temporanea sospensione, fatte salde le notule per l’attività svolta fino al 23/01/2012, in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 1/2012, ovvero dell’introduzione di una disposizione transitoria.</p>
<h1>***</h1>
<p>In occasione dell’incontro non si è trattato in modo specifico delle modalità di redazione degli <span style="text-decoration: underline;">atti di precetto</span>, anche perché tali atti, com’è ben noto, hanno natura stragiudiziale.<br />Ad ogni buon conto, il Consiglio ritiene di segnalare ai colleghi le due ipotesi più ragionevoli che si sono prospettate, ove non si possa soprassedere alla notifica del precetto, in attesa dell’emanazione del più volte citato Decreto Ministeriale, ovvero dell’introduzione di una norma transitoria.<br />L’ipotesi per così dire “inattaccabile” è quella di richiedere quanto dovuto per capitale, interessi, anticipazioni e competenze liquidate e successive maturate fino al 23/01/2012, “<em>oltre i compensi successivi, da determinarsi, a norma dell’emanando Decreto Ministeriale di cui all’art. 9 co. 2 D.L. 1/2012, ad opera del Giudice dell’esecuzione o, in difetto, da azionarsi separatamente</em>”.<br />Meno sicura appare l’ipotesi di indicare in precetto, anche per l’attività svolta dopo il 23/01/2012, importi corrispondenti a quelli previsti dalla Tariffa del 2004, aggiungendosi l’espressione “<em>con obbligo di restituzione, da parte del creditore istante, dei compensi esposti, ove risultassero superiori ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all’art. 9 co. 2 D.L. 1/2012</em>”.<br />In questa situazione di assoluta incertezza, anzi di vuoto normativo, il Consiglio auspica che i colleghi i cui clienti siano attinti da atto di precetto in questa fase transitoria tengano presente i precetti racchiusi nel Codice Deontologico, avanti di promuovere opposizioni che trovino fondamento esclusivo su una supposta violazione dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012.</p>
<h1>***</h1>
<p>Segnalo, da ultimo, che il Consiglio ha avviato dei contatti anche con il Presidente Vicario della Corte dott. Vittorio Rossi, nell’ottica di applicarsi anche in quella sede le linee-guida qui riferite.<br />Con i migliori saluti.<br />Venezia, 8 febbraio 2012</p>
<p><em><strong><span style="color: #800000;">Franco Stivanello Gussoni — Segretario</span></strong></em></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:56:03 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/612-circolare-n-12012-prot-n-11472012-linee-guida-per-lapplicazione-dellart-9-del-dl-20012012-n-1</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Convocazione dell’Assemblea degli Iscritti – Elezioni forensi 2012</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/543-convocazione-dellassemblea-degli-iscritti-elezioni-forensi-2012</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" style="float: left; margin: 10px;" />Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, nella seduta del 24 novembre 2011, ha deliberato al convocazione dell’Assemblea degli iscritti con il seguente ordine del giorno:</p>
<ol>
<li>relazione del Presidente;</li>
<li>discussione e approvazione del bilancio consuntivo per il 2011;</li>
<li>discussione e approvazione del bilancio preventivo per il 2012;</li>
<li>varie ed eventuali;</li>
<li>costituzione del seggio elettorale e inizio delle operazioni di voto per l’elezione dei Componenti del Consiglio dell’Ordine per il biennio 2012/2013.</li>
</ol>
<p>L’Assemblea si terrà presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in Venezia, Santa Croce n. 494:</p>
<ul>
<li>in prima convocazione, il giorno 9 gennaio 2012 alle ore 9:00;</li>
<li><strong>in seconda convocazione, il giorno 16 gennaio 2012 alle ore 9:00</strong>.</li>
</ul>
<p>Il seggio elettorale itinerante, come previsto dal Regolamento Elettorale approvato da questo Consiglio con delibera del 9/12/2002, sottoposto all’Assemblea degi iscritti del 21/02/2003, verrà costituito entro le ore 10:00 del giorno dell’Assemblea e subito dopo inizieranno le operazioni di voto presso la Sede del Consiglio dell’Ordine e, di seguito, presso la Sede di Mestre e le Sezioni Distaccate del Tribunale Ordinario di Venezia, con le seguenti scansioni temporali:</p>

<p> </p>
<p> </p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>PRIMA TORNATA</strong></span></h2>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<colgroup><col width="49*"></col> <col width="49*"></col> <col width="109*"></col> <col width="49*"></col> </colgroup> 
<tbody>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><em><strong>Assemblea I^ convocazione</strong></em></p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>Assemblea II^ convocazione</strong></p>
</td>
<td width="43%">
<p align="CENTER"><strong>Luogo di votazione</strong></p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>Orario</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><em>9/01/2012</em></p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>16/01/2012</strong></p>
</td>
<td width="43%">
<p>Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Venezia, 			Santa Croce n. 494</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">10:00 – 15:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><em>10/01/2012</em></p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>17/01/2012</strong></p>
</td>
<td width="43%">
<p>Tribunale di Venezia – Sede di Mestre</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><em>11/01/2012</em></p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>18/01/2012</strong></p>
</td>
<td width="43%">
<p>Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Portogruaro</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><em>12/01/2012</em></p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>19/01/2012</strong></p>
</td>
<td width="43%">
<p>Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di San Donà di Piave</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><em>13/01/2012</em></p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>20/01/2012</strong></p>
</td>
<td width="43%">
<p>Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Chioggia</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><em>14/01/2012</em></p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>21/01/2012</strong></p>
</td>
<td width="43%">
<p>Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Dolo</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>BALLOTTAGGIO</strong></span></h2>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
<colgroup><col width="49*"></col> <col width="158*"></col> <col width="49*"></col> </colgroup> 
<tbody>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>Data</strong></p>
</td>
<td width="62%">
<p align="CENTER"><strong>Luogo di votazione</strong></p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>Orario</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>30/01/2012</strong></p>
</td>
<td width="62%">
<p>Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Venezia, 			Santa Croce n. 494</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>31/01/2012</strong></p>
</td>
<td width="62%">
<p>Tribunale di Venezia – Sede di Mestre</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>1/02/2012</strong></p>
</td>
<td width="62%">
<p>Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Portogruaro</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>2/02/2012</strong></p>
</td>
<td width="62%">
<p>Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di San Donà di Piave</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>3/02/2012</strong></p>
</td>
<td width="62%">
<p>Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Chioggia</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="19%">
<p align="CENTER"><strong>4/02/2012</strong></p>
</td>
<td width="62%">
<p>Tribunale di Venezia - Sezione Distaccata di Dolo</p>
</td>
<td width="19%">
<p align="CENTER">9:00 – 14:00</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Gli Iscritti potranno votare indifferentemente il primo giorno presso la Sede del Consiglio dell’Ordine in Venezia, Santa Croce n. 494, ovvero, di seguito, presso uno qualunque dei distaccamenti suddetti.<br />Le operazioni di spoglio saranno effettuate presso la sede del Consiglio dell’Ordine in Venezia, Santa Croce n. 494, a partire dalle ore 16:00 dell’ultimo giorno di votazione.<br />I bilanci consuntivo e preventivo di cui ai punti 2 e 3 dell’Ordine del giorno saranno disponibili presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli in Venezia, Santa Croce n. 494 a decorrere dall’11 gennaio 2012.<br />Venezia, 24 novembre 2011.</p>
<p><span style="color: #800000;"> </span></p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Daniele Grasso – Presidente<br />Franco Stivanello Gussoni – Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Daniele Grasso e Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/543-convocazione-dellassemblea-degli-iscritti-elezioni-forensi-2012</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 14/2011, prot. n. 9852/2011: Malfunzionamenti del processo civile telematico</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/574-provvedimenti-degli-uffici-giudiziari-veneziani-in-merito-ai-malfunzionamenti-del-processo-civile-telematico</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="100" style="float: left; margin: 10px;" /></p>
<p>Cari Colleghi,<br />ritengo opportuno evidenziare con una specifica comunicazione due provvedimenti adottati nei giorni scorsi, rispettivamente, dalla Presidente della Corte e dal Presidente del Tribunale, in tema di notifica per via telematica dei biglietti di cancelleria, il cui contenuto vi è già stato anticipato a mezzo posta elettronica.<br />Con nota del 28/12/2011, anche a seguito di segnalazioni di questo Consiglio, la Presidente della Corte, sul rilievo che “<em>dal 29 novembre scorso le comunicazioni telematiche inviate da tutti i Tribunali del Distretto non vengono ricevute dai destinatari</em>” e che il D.G.S.I.A. e il CISIA di Padova non hanno ad oggi fornito adeguate indicazioni operative, ha invitato i Presidenti dei Tribunali a comunicare alla Corte “<em>i provvedimenti adottati e/o adottandi ritenuti più idonei a garantire la funzionalità di tale servizio</em>”. La medesima nota evidenzia come la Corte d’Appello a decorrere dal 7/12/2011 abbia disposto che “<em><strong>le comunicazioni relative a provvedimenti che per natura e oggetto rivestono carattere di urgenza vengano effettuate dalle cancellerie non solo per via telematica ma anche a mezzo fax</strong></em>”.<br />Con nota del 29/12/2011, il Presidente del Tribunale Ordinario di Venezia ha così a sua volta stabilito: “<em>rilevato che dal 29 novembre scorso le comunicazioni telematiche inviate risultano in attesa di trasmissione e non vengono ricevute dai destinatari; rilevata la necessità di provvedere, in via temporanea urgente, alla trasmissione sicura dei provvedimenti;</em><em><strong> dispone in via temporanea e urgente che le comunicazioni dei provvedimenti vengano effettuate dalle cancellerie non solo per via telematica, ma anche a mezzo telefax. Si dispone che quanto ai provvedimenti già emessi dal Tribunale dal 29 novembre, fino a oggi, attesa l’impossibilità di recuperare a breve l’elenco complessivo, al fine di effettuare le comunicazioni a mezzo telefax, si provvederà alla rimessione in termini, a richiesta</strong></em>”.<br />Colgo l’occasione per rassicurare che il Consiglio, per quanto di competenza, sta monitorando con attenzione la delicata situazione, nell’ottica di sollecitare le iniziative più appropriate ad evitare decadenze di sorta.<br />Vi invito in ogni caso a consultare con regolarità il sito internet dell’Ordine, ove verrà dato puntualmente conto di ogni rilevante novità sull’argomento.<br />Con i migliori saluti e auguri.<br />Venezia, 30 dicembre 2011.</p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni — Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:00:00 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/574-provvedimenti-degli-uffici-giudiziari-veneziani-in-merito-ai-malfunzionamenti-del-processo-civile-telematico</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 13/2011, prot. n. 6930/2011: Contribuzione assistenziale a favore degli avvocati ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/470-circolare-n-132011-prot-n-69302011-contribuzione-assistenziale-a-favore-degli-avvocati-in-istato-di-bisogno</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="75" height="75" style="float: left; margin: 10px;" />Anche per l’anno 2011 la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha stanziato un fondo (fino alla concorrenza di € 87.513,27=), da devolvere a Colleghi, anche non più iscritti all’Albo, o a familiari di Colleghi defunti, che si trovino a versare in stato di bisogno.<br />Requisito preliminare per l’accesso a tale beneficio è la percezione, nell’anno 2010, di un reddito inferiore ad € 31.992,00=, aumentabile di € 10.664,00= per ogni componente il nucleo familiare dopo i primi quattro.</p>

<p>Ricordo che l’art. 17 della legge n. 141 del 1992 prevede che le domande di contribuzione debbono essere inoltrate dagli interessati al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, al qual fine potrà utilizzarsi il <a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/remository/modulistica/moduli-avvocati/Richiesta-di-assistenza-per-stato-di-bisogno/" target="_blank" title="Scarica il modulo per la richiesta di assistenza">modulo</a> allegato.<br />Previo esame da parte del Consiglio, le domande ritenute meritevoli vengono di seguito trasmesse alla Cassa Forense, la cui Giunta Esecutiva è poi competente a deliberare sull’erogazione.<br />Il Consiglio ha quindi fissato al 31/10 p.v. il termine entro il quale dovranno pervenire le domande di contribuzione.<br />Sempre entro tale termine, i Colleghi potranno far pervenire al Consiglio, con la riservatezza del caso, eventuali segnalazioni di situazioni a loro avviso meritevoli di un intervento assistenziale.<br />Cordiali saluti.<br />Venezia, 3 ottobre 2011.</p>
<p> </p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni — Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:52:35 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/470-circolare-n-132011-prot-n-69302011-contribuzione-assistenziale-a-favore-degli-avvocati-in-istato-di-bisogno</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 12/2011, prot. n. 6654/2011: Tessere di accesso agevolato all’autorimessa in ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/464-circolare-n-122011-prot-n-66542011-tessere-di-accesso-agevolato-allautorimessa-in-piazzale-roma</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="50" style="float: left; margin: 10px;" />Riporto qui di seguito il testo della delibera adottata dal Consiglio in occasione della seduta del 12/09/2011, in merito alla riassegnazione delle tessere di accesso agevolato all’autorimessa ASM di Piazzale Roma:</p>

<p>“Il Consiglio,</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">vista la propria deliberazione 17/01/2011, con cui è stata disposta la revoca dell’assegnazione delle n. 50 tessere di accesso agevolato all’autorimessa di Piazzale Roma messe a disposizione degli iscritti da A.S.M.G (ora ASM) S.p.A. in forza di <a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/remository/Utility/Convenzioni/Autorimessa-Comunale-in-Venezia-Piazzale-Roma/" target="_blank" title="Scarica la convenzione">convenzione 29/03/2005</a>, che per estratto si allega alla presente;</li>
<li style="text-align: justify;">considerato che sono state completate le operazioni di restituzione delle tessere da parte degli iscritti che ne hanno fin qui beneficiato;</li>
<li style="text-align: justify;">ritenuto che l’assegnazione deve ritenersi riservata agli avvocati aventi studio in terraferma e che:</li>
</ul>
<ol>
<li>non possiedono autorimessa di proprietà o non sono titolari di posti auto riservati a Venezia;</li>
<li>non sono intestatari di abbonamenti presso garage siti in Venezia Piazzale Roma o Tronchetto, ad esclusione degli abbonamenti cosiddetti di transito;</li>
<li>non hanno già goduto di assegnazione delle tessere in parola;</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">delibera</h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;">gli interessati all’ottenimento di tessera di accesso agevolato al garage di Piazzale Roma dovranno far pervenire alla Segreteria del Consiglio, entro e non oltre il 15/10/2011, a mezzo e-mail all’indirizzo consiglio@ordineavvocativenezia.net, la propria domanda, in cui deve essere dichiarata, a pena di inammissibilità, l’assenza delle cause ostative indicate in premessa;</li>
<li style="text-align: justify;">in ipotesi di pervenimento di domande ammissibili in misura superiore a 50, il Consiglio si riserva di procedere ad estrazione dei beneficiari, secondo modalità che garantiscano la casualità dell’individuazione e che verranno tempestivamente pubblicate nel sito del Consiglio, in modo da consentire la presenza degli eventuali interessati alle operazioni”.</li>
</ul>
<p>Cordiali saluti.<br />Venezia, 26 settembre 2011</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong><em>Franco Stivanello Gussoni – Segretario</em></strong></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:16:52 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/464-circolare-n-122011-prot-n-66542011-tessere-di-accesso-agevolato-allautorimessa-in-piazzale-roma</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 11/2011, Prot. n. 6373/2011: Deposito degli atti presso le Sezioni Civili del ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/442-circolare-n-112011-prot-n-63732011-deposito-degli-atti-presso-le-sezioni-civili-del-tribunale-di-venezia</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" style="float: left; margin: 10px;" />Trasmetto copia dell’<a href="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/remository/Varia/Ordine-di-servizio-13-9-2011/" target="_blank" title="Scarica il documento">ordine di servizio 13/9/2011</a>, a firma del Direttore della Cancellerie della Sede Centrale del Tribunale, contenente nuove disposizioni in tema di deposito degli atti destinati alle tre Sezioni Civili, con decorrenza dal 19/9 p.v.<br />Tralasciando, in questa sede, ogni considerazione sulle modalità di adozione di tale o.s., questo Consiglio ha immediatamente contattato il Presidente del Tribunale, esprimendo sorpresa e preoccupazione per le disposizioni adottate, che rischiano di creare notevoli inconvenienti, primo fra tutti l’allungamento delle code già esistenti presso le Cancellerie delle Sezioni Civili.</p>
<p>

Tenuto conto dell’innegabile situazione di carenza di organico e dell’assenza dal servizio del funzionario addetto alla 2^ Sezione, si è convenuto di attribuire all’ordine di servizio carattere sperimentale, con l’intesa di verificare di qui a breve l’esito dell’iniziativa, non escludendosi a priori un risultato positivo (va infatti considerato che, a seguito dell’ordine di servizio, due cancellieri risulteranno addetti esclusivamente alla ricezione degli atti, mentre rimane fermo il rilascio delle copie da parte delle singole Cancellerie).<br />Proprio nell’ottica di monitorare compiutamente il nuovo assetto, invito i Colleghi a segnalare a questo Consiglio eventuali disfunzioni riscontrate, rispetto alla situazione pregressa.<br />Segnalo, con l’occasione, che il Presidente del Tribunale si è detto certo che l’attuale precario assetto delle Cancellerie delle Sezioni Civili potrà trovare un’idonea soluzione non appena si sarà resa disponibile l’ala della sede attualmente occupata dalla Sezione dei GIP.<br />Con i migliori saluti.<br />Venezia, 16 settembre 2011.<br /><span style="color: #800000;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni – Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:52:16 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/442-circolare-n-112011-prot-n-63732011-deposito-degli-atti-presso-le-sezioni-civili-del-tribunale-di-venezia</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 10/2011, Prot. n. 6281/2011: Sanzioni per omessa fatturazione introdotte dalla ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/433-circolare-n-102011-prot-n-62812011-sanzioni-per-omessa-fatturazione-introdotte-dalla-manovra-bis</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/bullet100.png" border="0" width="80" height="80" style="float: left; margin: 10px;" />L’art. 2 co. 5 del D.L. 13/8/2011 n. 138 (cd. Manovra bis), attualmente in via di conversione (ma senza prevedersi modifiche sul punto) ha introdotto <span style="text-decoration: underline;">una nuova pesante sanzione per l’ipotesi di reiterata omessa fatturazione da parte del professionista</span>, su cui il Consiglio ritiene di <strong><span style="text-decoration: underline;">richiamare l’attenzione dei colleghi</span></strong>.</p>
<p>

La disposizione così testualmente recita: “quando siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero ad Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da 15 giorni a 6 mesi. In deroga all’articolo 19 co. 7^ del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’Albo affinchè ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2 bis e 2 ter (NdR: dell’art. 12 del D.L.vo 471/1997).<br />Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2^ sexies siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati”.<br />Siamo, in buona sostanza, in presenza di un’equiparazione dei professionisti ai soggetti tenuti all’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, per i quali l’art. 12 del D.L.vo 18/12/1997 n. 471 (di cui la previsione racchiusa nell’art. 2 co. 5 del D.L. 138/2011 costituisce, anche sotto un profilo formale, un’integrazione) già prevedeva analoga sanzione, per l’ipotesi di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino nel corso di un quinquennio.</p>
<p>***</p>
<p>Dovendosi dunque far riferimento al citato art. 12 del D.L.vo 471/1997, ritengo di richiamare l’attenzione sui seguenti passaggi:</p>
<ul>
<li>competente per l’irrogazione della sanzione è unicamente la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate ove il contribuente ha il proprio domicilio fiscale (co. 2 bis);</li>
<li>il provvedimento di sospensione deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla contestazione della quarta violazione (ancora co. 2 bis);</li>
<li>la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate comunica il provvedimento di sospensione all’Ordine professionale di competenza, che è tenuto a pubblicarlo sul relativo sito internet;</li>
<li>il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo, in deroga al principio espresso dall’art. 19 del D.L.vo 18/12/1997 n. 472 (secondo cui “le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo”).</li>
</ul>
<p>***</p>
<p>Tralasciando in questa sede ogni altra pur possibile valutazione critica, la nuova normativa pone non poche problematiche, che qui si segnalano, senza pretesa di completezza.<br />Un primo (allarmante) aspetto è rappresentato dall’immediata esecutività del provvedimento, che palesa l’evidente difetto di collegamento con la normativa ordinistica nel momento in cui la sospensione (con gli effetti che ne derivano) discende dalla sola adozione del provvedimento da parte dell’Ufficio finanziario, essendo demandato all’Ordine soltanto il compito di curarne la pubblicazione sul sito internet. Tenuto conto dell’inevitabile scollamento temporale, è verosimile che la sanzione (di norma di breve durata) si sia già esaurita, allorquando la relativa comunicazione perviene all’Ordine di competenza: mentre è evidente l’interesse di natura pubblicistica che gli avvocati e gli Uffici abbiano tempestiva notizia della sospensione e, quindi, del venir meno dello “<em>jus postulandi</em>” in capo al legale attinto.<br />Meno fondato appare invece, a ben vedere, il timore che l’immediata esecutività della sanzione possa pregiudicare un’adeguata tutela giurisdizionale. In effetti va pur sempre tenuto presente che la sanzione della sospensione consegue, ad una certa distanza di tempo, alla contestazione (con irrogazione della relativa sanzione) delle quattro violazioni dell’obbligo di emissione della fattura presupposte, nei cui confronti il contribuente ben può gravarsi avanti la Commissione Tributaria instando anche, in tale sede, per una preliminare richiesta di inibitoria. Avuto riguardo alla natura conseguenziale e per così dire “automatica” della sanzione della sospensione, si può anzi affermare che ogni eventuale doglianza deve essere rivolta nei confronti delle violazioni omissive presupposte. L’impugnativa nei confronti del provvedimento di sospensione per motivi autonomi sembra dunque far riferimento ad ipotesi del tutto marginali, quale l’irrogazione di una sospensione di durata incongrua, ovvero in difetto delle quattro violazioni presupposte; ma anche in tal caso non può sostenersi l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela, essendo pur sempre ammessa la possibilità di proporre ricorso alla Commissione Tributaria, con richiesta di sospensione immediata al Presidente, a norma dell’art. 47 co. 3^ del D.L.vo 546/92.<br />Un aspetto particolarmente delicato è poi quello della “retroattività” del nuovo sistema sanzionatorio.<br />In argomento l’art. 3 del D.L.vo 472/1997 afferma, in tema di sanzioni amministrative in materia tributaria, il principio di legalità, nel senso che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione”, come ribadito anche, da ultimo, da Cass. Civ. S.U. 13/1/2010 n. 356.<br />Al tempo stesso va però segnalato che Cass. Civ. V^ Sez. 20/6/2008 n. 16840 si è espressa nel senso che “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di esercizio è legittimamente applicata anche quando, delle tre violazioni infra quinquennali alle norme sull’emissione di scontrini o ricevute fiscali (presupposto per l’irrogazione della sanzione, ai sensi dell’art. 12 co. 2 D.Lgs n. 471/1997), due sono state accertate prima dell’entrata in vigore della norma sanzionatoria”. Non sfuggirà certo la pericolosità di questo indirizzo, che tuttavia si riferisce ad un’ipotesi di chiusura di esercizio commerciale, in relazione al quale anche la previgente normativa contemplava, in realtà, un’analoga sanzione. Si vuol dire che il caso esaminato dalla S.C. riguardava un’ipotesi di successione tra norme sanzionatorie; nel caso di specie, stante il difetto di una pregressa analoga norma sanzionatoria, saremmo invece in presenza di una vera e propria violazione del principio di legalità, inteso come divieto di irrogare sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.<br />Ancora non si può fare a meno di segnalare come risulti particolarmente gravatoria la previsione per cui, in ipotesi di mancata fatturazione da parte di uno Studio associato, la sanzione ricade indistintamente su tutti gli associati.<br />Altro tema non meno delicato, sul quale riflettere e che merita di essere adeguatamente approfondito, è quello delle conseguenze dell’irrogazione della sanzione sugli incarichi di natura pubblicistica: primi fra tutti quelli conferiti da Organi fallimentari.<br />Nessun dubbio sembra invece esservi, stante l’espressa previsione normativa, sulle conseguenze (negative) in tema di diritto di elettorato passivo (in ambito ordinistico) e sulla facoltà di avvalersi delle notifiche “in proprio”.</p>
<p>***</p>
<p>Come si può ben intendere, i motivi di preoccupazione per l’entrata in vigore della nuova normativa sono non pochi, anche in considerazione di talune incertezze interpretative.<br />In questo senso il Consiglio sta valutando l’opportunità di organizzare un convegno di approfondimento, se del caso anche di concerto con l’Ordine dei Dottori Commercialisti.<br />Con i migliori saluti.<br />Venezia, 12 settembre 2011</p>
<p><span style="color: #993300;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni — Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Sun, 11 Sep 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/433-circolare-n-102011-prot-n-62812011-sanzioni-per-omessa-fatturazione-introdotte-dalla-manovra-bis</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia assunta l’11 luglio 2011</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/381-deliberazione-del-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-venezia-assunta-l11-luglio-2011</link>
            <description><![CDATA[<h1>Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia</h1>
<ul>
<li style="text-align: justify;">visto il testo del D.L. n. 98/2011, pubblicato sulla G.U. n.155 del 6/07/2011, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, in particolare gli artt. 37, 38 e 39;</li>
<li style="text-align: justify;">considerati i contenuti del provvedimento e il metodo seguito per la sua elaborazione, che ha visto l’inserimento in un testo destinato alla stabilizzazione finanziaria di misure — pur se in parte emendate in sede di stesura definitiva — riguardanti la disciplina delle professioni, la previdenza professionale, l’amministrazione della giustizia, le regole del processo civile e tributario, nonché le modalità di accesso dei cittadini alla giustizia;</li>
<li style="text-align: justify;">condiviso il comunicato congiunto del 2/07/2011 di Consiglio Nazionale Forense, Cassa Forense, Organismo Unitario dell’Avvocatura, Ordini Distrettuali, Unioni Distrettuali e Associazioni Forensi;</li>
<li style="text-align: justify;">ritenuto di dover prendere posizione, sia in sede locale che a livello di Unione Triveneta degli Ordini Forensi;</li>
</ul>
<h1 style="text-align: justify;">DELIBERA</h1>
<ol>
<li style="text-align: justify;">di contestare le modalità attraverso le quali si è ritenuto di introdurre meccanismi di accelerazione e di definizione dei procedimenti pendenti che appaiono generici, confusi e suscettibili di incontrollata discrezionalità, tali da generare inaccettabili situazioni di disparità che ledono il diritto di tutti ad avere giustizia, indipendentemente dall’entità economica delle controversie oggetto di decisione;</li>
<li style="text-align: justify;">di contestare l’irragionevole aumento del contributo unificato nonché la sua introduzione in materie sensibili e critiche (quali ad esempio lavoro e famiglia), tradizionalmente esentate perché, in via di principio, riguardanti fasce spesso non protette di cittadini o la tutela di diritti di rilevanza costituzionale;</li>
<li style="text-align: justify;">di censurare la tecnica di regolazione dei processi in materia previdenziale, in più punti approssimativa, pur se ispirata da finalità condivisibili;</li>
<li style="text-align: justify;">di contestare gli interventi di riordino della giustizia tributaria, che contraddicono l’esigenza insopprimibile di una riforma non sommaria ma qualificata, in grado di assicurare il ruolo attivo e competente dell’avvocatura;</li>
<li style="text-align: justify;">di stigmatizzare l’ennesima adozione di provvedimenti in materia di giustizia civile inseriti in modo repentino, senza alcuna consultazione con le categorie professionali di riferimento e senza progettualità, organicità e visione di sistema, al punto da tentare di minare norme finalizzate a dare effettività, in tempi ragionevoli, alle decisioni giurisdizionali;</li>
<li style="text-align: justify;">di denunciare il tentativo, allo stato ancora a livello di bozza, di proporre una legge-delega “in materia di liberalizzazione dell’esercizio delle professioni regolamentate”, tesa a snaturare in radice l’essenza e la funzione delle professioni intellettuali;</li>
<li style="text-align: justify;">di denunciare, nello specifico, per quanto riguarda la professione forense, il tentativo di introdurre un meccanismo di accesso indiscriminato, che priverebbe i cittadini di una difesa tecnicamente competente, che può essere garantita solo da un’avvocatura autonoma, indipendente e qualificata;</li>
<li style="text-align: justify;">di confermare la propria disponibilità a fornire un fattivo contributo per migliorare l’assetto della giustizia e la tutela dell’interesse dei cittadini, anche cooperando per la definizione dell’arretrato civile;</li>
<li style="text-align: justify;">di invitare l’Unione Triveneta degli Ordini Forensi a fare proprio il presente deliberato, dandone la massima diffusione ad ogni livello, anche mediatico e ad accompagnare l’iniziativa con l’elaborazione di note tecniche esplicative da inviare ai referenti legislativi affinché, in sede di conversione, il Legislatore possa tener conto degli aspetti di criticità sin qui evidenziati.</li>
</ol>
<p><span style="color: #993300;"><em><strong>Daniele Grasso — Presidente</strong></em></span></p>
<p><span style="color: #993300;"> </span></p>
<p><span style="color: #993300;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni — Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Daniele Grasso e Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:41:32 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/381-deliberazione-del-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-venezia-assunta-l11-luglio-2011</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 9/2011, prot. n. 5170/2011: Modifiche al contributo unificato introdotte dal D.L. ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/375-circolare-n-92011-prot-n-51702011-modifiche-al-contributo-unificato-introdotte-dal-dl-982011</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/postquote.png" border="0" style="float: left; margin: 10px;" />Il D.L. sulla manovra finanziaria n. 98, pubblicato in <span style="text-decoration: underline;"><strong>G.U. 6/07/2011</strong></span>, ed <span style="text-decoration: underline;"><strong>entrato immediatamente in vigore</strong></span>, contiene, fra altro, numerose e in qualche modo inattese novità in tema di contributo unificato (art. 37).<br />Il Consiglio sta valutando quali iniziative assumere, in riferimento a questo nuovo aggravio dei costi di accesso alla giustizia, oltre che alle numerose altre criticità che connotano le disposizioni racchiuse negli artt. da 37 a 39 del D.L. n. 98. Per intanto, senza pretesa di completezza, ritengo di fare cosa utile segnalando qui di seguito le modificazioni e le novità più rilevanti in tema di contributo unificato.

</p>
<ul>
<li>Il contributo unificato per i <strong>processi civili</strong> di valore fino ad € 1.100,00.= sale da € 33,00.= ad <strong>€ 37,00.=</strong>;
<ul>
<li>per i processi di valore fino ad € 5.200,00.=, quelli di volontaria giurisdizione e quelli speciali, passa da € 77,00.= ad <strong>€ 85,00.=</strong>;</li>
<li>per i processi di valore fino ad € 26.000,00.= e per quelli di competenza esclusiva del Giudice di Pace, passa da € 187,00.= ad <strong>€ 206,00.=</strong>;</li>
<li>per i processi di valore fino ad € 52.000,00.= e per i processi civili di valore indeterminabile, passa da € 374,00.= ad <strong>€ 450,00.=</strong>;</li>
<li>per i processi di valore fino ad € 260.000,00.=,  passa da €  550,00.= ad <strong>€ 660,00.=</strong>;</li>
<li>per i processi di valore fino ad € 520.000,00.=, passa da € 880,00.= ad <strong>€ 1.056,00.=</strong>;</li>
<li>per i processi di valore superiore ad € 520.000,00.=, passa da € 1.221,00.= ad <strong>€ 1.466,00.=</strong>;</li>
</ul>
</li>
<li>per le <span style="text-decoration: underline;"><strong>esecuzioni immobiliari</strong></span> il contributo passa da € 220,00.= ad <strong>€ 242,00.=</strong>;</li>
<li>per le <span style="text-decoration: underline;"><strong>esecuzioni mobiliari</strong></span> di valore inferiore ad € 2.500,00.= il contributo sale da € 30,00.= ad <strong>€ 37,00.=</strong>; per gli <span style="text-decoration: underline;"><strong>altri processi esecutivi</strong></span>, il contributo sale invece da € 110,00.= ad <strong>€ 121,00.=</strong>;</li>
<li>per le <span style="text-decoration: underline;"><strong>opposizioni agli atti esecutivi</strong></span>, il contributo sale da € 132,00.= ad <strong>€ 146,00.=</strong>;</li>
<li>Le controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego, ove la parte sia titolare di un reddito superiore al doppio di quello richiesto per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sono soggette, nella fase di merito, al <span style="text-decoration: underline;">contributo ordinario ridotto alla metà</span> (al pari dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento).</li>
<li>Sono ora assoggettati a contributo di <strong>€ 37,00.=</strong> i procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, mentre sono soggetti a contributo di <strong>€ 85,00.=</strong> i procedimenti contenziosi in materia di separazione e divorzio.</li>
<li>Sottolineo poi la previsione di un <span style="text-decoration: underline;">aumento del contributo del 50%</span> ove il difensore ometta di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero qualora nell’atto introduttivo venga omessa l’indicazione del codice fiscale della parte.</li>
</ul>
<p><strong>*****</strong></p>
<p>Per il <span style="text-decoration: underline;"><strong>processo amministrativo</strong></span> la nuova disciplina è più articolata. Segnalo comunque che il contributo ordinario sale da € 500,00.= ad <strong>€ 600,00.=</strong>; quello relativo alle cause in materia di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e così via, sale da € 250,00.= ad <strong>€ 300,00.=</strong>; per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato previsto dal libro IV^, titolo V^ del CPA il contributo è di <strong>€ 1.500,00.=</strong>, mentre per i ricorsi in materia di appalti il contributo sale da € 2.000,00.= ad <strong>€ 4.000,00.=</strong>.</p>
<p><strong>*****</strong></p>
<p>Una novità in assoluto è, infine, quella dell’introduzione del contributo anche nelle <span style="text-decoration: underline;"><strong>controversie tributarie</strong></span>, che è così quantificato:</p>
<ul>
<li>€ 30,00.= per le controversie di valore fino ad € 2.582,28.=;</li>
<li>€ 60,00.= per le controversie di valore fino ad €  5.000,00.=;</li>
<li>€ 120,00.= per le controversie di valore fino ad € 25.000,00.=;</li>
<li>€ 250,00.= per le controversie di valore fino ad € 75.000,00.=;</li>
<li>€ 500,00.= per controversie di valore fino ad € 200.000,00.=;</li>
<li>€ 1.500,00.= per controversie di valore superiore.</li>
</ul>
<p><strong>*****</strong></p>
<p>Evidenzio, da ultimo, che, a norma del co. 7^ dell’art. 37, le nuove disposizioni si applicano alle controversie “<strong>instaurate</strong>” nonché ai ricorsi tributari “<strong>notificati</strong> successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.”<br />Con i migliori saluti.<br />Venezia, 8 luglio 2011.</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong><em>Franco Stivanello Gussoni – Segretario</em></strong></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:06:29 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/375-circolare-n-92011-prot-n-51702011-modifiche-al-contributo-unificato-introdotte-dal-dl-982011</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 8/2011, prot. 4615/2011: Determinazione dei crediti formativi per il triennio ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/361-circolare-n-82011-prot-46152011-determinazione-dei-crediti-formativi-per-il-triennio-2011-2013</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/postquote.png" border="0" style="float: left; margin: 10px;" />Cari Colleghi,<br />segnalo che il Consiglio ha recepito la circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 7 C – 2011, con la quale il numero dei crediti formativi, per il triennio 2011/2013, <strong>è stato ridotto da 90 a </strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>75</strong></span>.<br />In questo ambito, i crediti in  materia di deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense dovranno essere, complessivamente, <span style="text-decoration: underline;"><strong>15</strong></span>.</p>
<p>

Per comodità, riporto di seguito l’art. 11 comma 3 <em>bis</em> del Regolamento per la formazione continua, nella sua attuale formulazione:<br /><em>“Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, e cioè per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque col minimo di quindici crediti in ciascuno dei primi due anni del triennio; dei settantacinque crediti complessivi almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia e di questi almeno quattro in ciascuno dei primi due anni del triennio”</em>.<br />Cordiali saluti<br />Venezia, 13 giugno 2011</p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni – Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:47:44 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/361-circolare-n-82011-prot-46152011-determinazione-dei-crediti-formativi-per-il-triennio-2011-2013</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 7/2011, prot. n. 4393/2011: Costituzione in cancelleria nelle cause civili avanti ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/354-circolare-n-72011-prot-n-43932011-costituzione-in-cancelleria-nelle-cause-civili-avanti-la-corte-dappello-e-il-tribunale</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/postquote.png" border="0" style="float: left; margin: 10px;" />I Dirigenti delle Cancellerie civili della Corte d’Appello e del Tribunale hanno segnalato a questo Consiglio gli inconvenienti derivanti da una prassi consolidata, vale a dire quella di costituirsi in giudizio direttamente all’udienza di comparizione, depositando in tale sede il proprio fascicolo.</p>
<p>

Tale prassi, certamente legittima, non aveva fin qui dato adito a significativi rilievi. Con l’entrata in vigore, a decorrere dal 4 aprile u.s., del processo civile telematico (PCT), questa prassi ha dato invece luogo ad alcuni inconvenienti, che rischiano di compromettere il corretto funzionamento del sistema. La costituzione in udienza, in particolare, impedisce un’immediata annotazione del nominativo del legale (o dei legali) del convenuto o dell’interveniente, cui debbono notificarsi gli atti successivi; tale attività viene poi ulteriormente ostacolata dal fatto che, a volte, all’esito dell’udienza, la causa viene trattenuta “in riserva” per una qualche decisione immediata, per cui il fascicolo rimane materialmente a mani del Giudice, senza transitare per la Cancelleria.<br />In questa situazione, diventa dunque elevato il rischio che possa di seguito “saltare” qualche annotazione e, di conseguenza, qualche comunicazione al procuratore, che pure è ritualmente costituito.<br />È in questo quadro che i Dirigenti delle Cancellerie hanno chiesto a questo Consiglio di intervenire presso gli Iscritti, per segnalare la situazione e gli inconvenienti che ne possono derivare e, soprattutto, per invitarli a provvedere per la costituzione in giudizio in cancelleria, se del caso anche lo stesso giorno dell’udienza, ma prima della celebrazione di questa, in modo da consentire l’immediata annotazione dell’incombente e del nominativo del procuratore (o dei procuratori), ai fini delle successive comunicazioni.<br />Il Consiglio ritiene tale richiesta ragionevole ed in tal senso raccomanda agli Iscritti di curare appunto le costituzioni in giudizio in cancelleria ovvero, ove ciò non fosse per qualsivoglia motivo possibile, di segnalare alla Cancelleria l’avvenuta costituzione all’esito dell’udienza, in modo da consentire comunque l’immediata annotazione dei dati di rito.<br />Con i migliori saluti.<br />Venezia, 8 giugno 2011.</p>
<p><span style="color: #800000;"><em><strong>Franco Stivanello Gussoni, Segretario</strong></em></span></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:21:45 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/354-circolare-n-72011-prot-n-43932011-costituzione-in-cancelleria-nelle-cause-civili-avanti-la-corte-dappello-e-il-tribunale</guid>
        </item>
        <item>
            <title>Circolare n. 6/2011, prot. n. 3724/2011: Comunicazione dei provvedimenti interdittivi a carico ...</title>
            <link>http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/336-circolare-n-62011-prot-n-37242011-comunicazione-dei-provvedimenti-interdittivi-a-carico-di-colleghi-appartenenti-ad-altri-ordini</link>
            <description><![CDATA[<p><img src="http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/images/stories/postquote.png" border="0" style="float: left; margin: 10px;" />In occasione della seduta del 18/4/2011, il Consiglio, dopo ampia discussione, è giunto alla conclusione che gli Iscritti abbiano un apprezzabile interesse alla comunicazione dei provvedimenti interdittivi dall’esercizio della professione riguardanti i Colleghi di altri Ordini, adottati dai Consigli di appartenenza, ovvero dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, anche in conseguenza del venir meno di ogni limite territoriale all’esercizio dell’attività professionale, si è ritenuta l’esistenza di un vero e proprio diritto ad avere contezza di eventuali provvedimenti che incidano sullo “<em>jus postulandi</em>” dei Colleghi con i quali si viene ad interloquire.</p>

<p>In questa prospettiva, il Consiglio provvederà periodicamente ad inviare agli Iscritti, per il tramite di Posta Elettronica Certificata, l’elenco dei nominativi degli Avvocati o dei Praticanti avvocati nei cui riguardi altri Consigli dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria abbiano adottato provvedimenti incidenti sullo “<em>jus postulandi</em>”, con l’indicazione del termine di scadenza della misura interdittiva, ove questa abbia carattere temporaneo.<br />Cordiali saluti.<br />Venezia, 16 maggio 2011</p>
<p><strong><em><span style="color: #800000;"> </span></em></strong></p>
<p><strong><em><span style="color: #800000;">Franco Stivanello Gussoni — Segretario</span></em></strong></p>]]></description>
            <author> victor.rampazzo@rampazzo.org (Franco Stivanello Gussoni)</author>
            <pubDate>Tue, 17 May 2011 10:41:16 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">http://www.ordineavvocativenezia.net/CMS/circolari/336-circolare-n-62011-prot-n-37242011-comunicazione-dei-provvedimenti-interdittivi-a-carico-di-colleghi-appartenenti-ad-altri-ordini</guid>
        </item>
    </channel>
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