Cerca nel sito
Ordinamento e Deontologia

Astensione dall’attività di udienza dal 15 al 23 marzo 2012

Come è certo noto, le diverse componenti dell’Avvocatura hanno proclamato un’ulteriore astensione dall’attività d’udienza per i giorni dal 15 al 23 marzo 2012, sempre per protestare contro le iniziative da ultimo assunte dal Governo in tema di “liberalizzazioni” e, più in generale, in materia di giustizia.
Come già evidenziato in precedenza, pur condividendo idealmente le ragioni della contestazione, il Consiglio dell’Ordine, avuto riguardo al ruolo istituzionale rivestito, non ritiene di poter prendere posizione sullo strumento di protesta prescelto, rimanendo affidata alla libera determinazione del singolo Collega l’adesione o meno all’astensione.
Il Consiglio ritiene, con l’occasione, di ricordare ancora una volta quanto previsto in materia di astensione dalle udienze dall’art. 39 del Codice Deontologico, che così recita:
“L’avvocato ha diritto di partecipare all’astensione dalle udienze proclamata dagli Organi forensi in conformità con le disposizioni del Codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I) L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire all’astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II) Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali”.

Il Consiglio ritiene altresì opportuno ricordare il testo degli artt. 4, 5 e 6 del Codice di autoregolamentazione, che indicano partitamente le situazioni in ambito penale, civile, amministrativo e tributario, in riferimento alle quali l’astensione non è consentita.

Art. 4. — Prestazioni indispensabili in materia penale
1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:
a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

 

Art. 5. — Prestazioni indispensabili in materia civile
1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:
a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
c) a controversie per le quali e’ stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;
f) alla materia elettorale.

Art. 6. — Prestazioni indispensabili nelle altre materie
1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Con i migliori saluti
Venezia, 14 marzo 2012

Franco Stivanello Gussoni — Segretario