Circolare n. 1/2012 prot. n. 1147/2012: Linee guida per l’applicazione dell’art. 9 del D.L. 20/01/2012 n. 1
Riferisco sinteticamente dell’esito dell’incontro con il Presidente del Tribunale dott. Toppan, sul tema della liquidazione delle spese giudiziali a seguito dell’entrata in vigore, in data 24/01/2012, dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 che, com’è noto, ha abrogato la Tariffa professionale.
L’incontro ha avuto carattere interlocutorio, nel senso che devono essere ancora approfonditi alcuni aspetti, ma ha già consentito di individuare delle linee–guida ragionevoli e condivise, alle quali fare riferimento, vuoi in attesa dell’approvazione del Decreto Ministeriale che, a norma del co. 2 del citato art. 9, indicherà i “parametri” cui gli Organi giurisdizionali dovranno attenersi all’atto della liquidazione del compenso del professionista, vuoi nell’ottica dell’introduzione, in sede di conversione del Decreto Legge, come propugnato da più parti, di una norma transitoria.
Le linee guida individuate possono così sintetizzarsi:
- per i ricorsi per decreto ingiuntivo o, comunque, per le procedure di tipo sommario: la nuova nota spese dovrà indicare due voci e cioè, da un lato, le anticipazioni (contributo unificato e marca da € 8,00.=); dall’altro, il “compenso professionale” per la procedura monitoria (o sommaria), fino all’emissione del provvedimento. Tale compenso potrà essere in concreto indicato in misura non superiore a quello che si sarebbe fin qui esposto, sulla base di una nota spese predisposta a norma della Tariffa del 2004, con esclusione ovviamente delle anticipazioni. La nota dovrebbe poi contenere un’indicazione di questo tenore: “ai fini della valutazione della congruità del compenso esposto, anche rispetto all’importanza dell’opera svolta, si evidenzia qui di seguito il compenso previsto dalla previgente Tariffa”; dovrebbe quindi seguire l’esposizione dettagliata delle spese imponibili, dei diritti, degli onorari e delle spese generali, secondo la Tariffa del 2004; va da sé che tale dettaglio potrebbe essere redatto anche su foglio separato, come una sorta di “vecchia” nota spese;
- per le note spese giudiziali civili: non è sembrata percorribile l’ipotesi, delineatasi presso altri Tribunali, di “sdoppiare” la nota spese, a seconda che questa si riferisca ad attività svolte prima o dopo il 23/01/2012. In effetti si è convenuto sulla necessità di tener conto, allo stato, della giurisprudenza (fin qui pacifica), per cui il compenso dell’avvocato va determinato sulla base della tariffa, ovvero della disciplina, vigente al momento della conclusione dell’incarico. In questa situazione, la nuova nota spese dovrà essere redatta indicandosi, da un lato, le anticipazioni e, dall’altro, il compenso per l’opera professionale, ricorrendosi a tal fine ad una descrizione sintetica (ad esempio: “compenso professionale per lo studio della pratica, le consultazioni con il cliente, la redazione dell’atto introduttivo, la partecipazione a n. … udienze, la redazione di n. … memorie, la redazione degli scritti conclusivi e per la connessa attività di natura procuratoria”). Il compenso complessivo potrà poi essere in concreto indicato in misura non superiore a quella desumibile da una nota spese redatta a mente dell’ultima Tariffa. Anche in questo caso, la sintetica indicazione del compenso potrà essere seguita dalla dicitura suggerita sub a) e da un’esposizione dettagliata delle prestazioni rese, redatta secondo i criteri previgenti.
Analogo criterio potrà essere seguito in ambito penale, con riferimento alle note spese della parte civile e del responsabile civile.
Quanto alla liquidazione delle parcelle relative all’assistenza con patrocinio a spese dello Stato e di quelle relative all’attività svolta quale difensore d’ufficio nei casi di cui all’art. 32 disp. att. C.P.P., si è convenuto sull’inevitabilità di una temporanea sospensione, fatte salde le notule per l’attività svolta fino al 23/01/2012, in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale previsto dall’art. 9 co. 2 del D.L. 1/2012, ovvero dell’introduzione di una disposizione transitoria.
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In occasione dell’incontro non si è trattato in modo specifico delle modalità di redazione degli atti di precetto, anche perché tali atti, com’è ben noto, hanno natura stragiudiziale.
Ad ogni buon conto, il Consiglio ritiene di segnalare ai colleghi le due ipotesi più ragionevoli che si sono prospettate, ove non si possa soprassedere alla notifica del precetto, in attesa dell’emanazione del più volte citato Decreto Ministeriale, ovvero dell’introduzione di una norma transitoria.
L’ipotesi per così dire “inattaccabile” è quella di richiedere quanto dovuto per capitale, interessi, anticipazioni e competenze liquidate e successive maturate fino al 23/01/2012, “oltre i compensi successivi, da determinarsi, a norma dell’emanando Decreto Ministeriale di cui all’art. 9 co. 2 D.L. 1/2012, ad opera del Giudice dell’esecuzione o, in difetto, da azionarsi separatamente”.
Meno sicura appare l’ipotesi di indicare in precetto, anche per l’attività svolta dopo il 23/01/2012, importi corrispondenti a quelli previsti dalla Tariffa del 2004, aggiungendosi l’espressione “con obbligo di restituzione, da parte del creditore istante, dei compensi esposti, ove risultassero superiori ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all’art. 9 co. 2 D.L. 1/2012”.
In questa situazione di assoluta incertezza, anzi di vuoto normativo, il Consiglio auspica che i colleghi i cui clienti siano attinti da atto di precetto in questa fase transitoria tengano presente i precetti racchiusi nel Codice Deontologico, avanti di promuovere opposizioni che trovino fondamento esclusivo su una supposta violazione dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012.
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Segnalo, da ultimo, che il Consiglio ha avviato dei contatti anche con il Presidente Vicario della Corte dott. Vittorio Rossi, nell’ottica di applicarsi anche in quella sede le linee-guida qui riferite.
Con i migliori saluti.
Venezia, 8 febbraio 2012
Franco Stivanello Gussoni — Segretario
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